Il lavoratore che si rende colpevole di ripetute e prolungate assenze dal servizio durante l’orario di lavoro per fini ludici e di svago, merita il licenziamento in tronco. Si evidenzia la gravità della condotta posta in essere dal lavoratore, il quale, rendendosi responsabile dell’addebito contestatogli, è venuto meno ai doveri di correttezza nell’esecuzione del rapporto.