La sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 11445/2001, ha equiparato, sotto il profilo probatorio, i documenti informatici privi di firma digitale alle rappresentazioni meccaniche di fatti o cose disciplinate dell’art. 2712 c.c. Di conseguenza, il documento informatico forma piena prova, nel caso in cui non viene disconosciuto, sotto il profilo della conformità ai fatti o alle cose in esso rappresentate, dal soggetto contro il quale è prodotto il documento informatico.