Il danno non patrimoniale va considerato unitariamente e comprende i diversi profili del danno biologico, morale ed esistenziale Secondo il più recente orientamento della Cassazione, il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 del Codice civile, costituisce un'unica voce di danno, che è però suscettibile di atteggiarsi con varie modalità e secondo molteplici aspetti, nei singoli casi: dal danno biologico, medicalmente accertabile, alle sofferenze fisiche ed emotive che concretizzano il cosiddetto danno morale; ai pregiudizi di carattere estetico o alla vita di relazione, al cosiddetto danno esistenziale, ecc. Ciò significa che – nei casi in cui il fatto illecito ha causato un danno biologico – all'importo determinato in risarcimento di tale voce di danno deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc. e sempre che tali aspetti possano considerarsi provati o risultino anche presuntivamente provati o comunque attendibili (Cassazione civile , sentenza del 28 settembre 2012, n. 16516).