Risarcita la madre che lascia il lavoro per accudire il figlio divenuto invalido
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 6 aprile 2011 n. 7844
Avv. Mariapia Raffaele
di Ruvo di Puglia, BA/ Noicattaro, Ba
Letto 1282 volte dal 06/04/2011
Al prossimo congiunto di una persona che ha subito gravi lesioni a seguito di un incidente stradale spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza dell'evento che deve comprendere anche il patema d'animo. Lo ha chiarito la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 7844/2011 secondo la quale la prova di tale danno può essere data anche mediante presunzioni. Ne consegue, ha affermato il collegio di legittimità, che in presenza delle gravi lesioni subite dal figlio convivente, il giudice deve ritenere provata la sofferenza interiore e lo sconvolgimento dell'esistenza che ne derivano anche per la madre. A quest'ultima, pertanto, deve essere liquidato un ristoro che tenga conto anche della sofferenza interiore nella scelta di abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio bisognoso di assistenza in ragione della gravità delle lesioni riportate
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