Risarcimento danni provocati da cinghiali nella Regione Puglia
Ordinanza Cassazione n. 12937/2015
Avv. Maria Scattaglia
di Santeramo In Colle, BA
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Il risarcimento dei danni provocati da cinghiali in Puglia spetta all'Ente Provincia. Si pone all’attenzione del pubblico l’Ordinanza n. 12937/2015 della S. C. di Cassazione, dinanzi a cui la Regione Puglia ha portato il quesito su quale Ente ( Provincia o Regione Puglia ) dovesse gravare la responsabilità relativa al risarcimento del danno provocato dalla fauna selvatica. Ebbene, la Cassazione, senza mezzi termini, ha riconosciuto in materia, nella Regione Puglia, la responsabilità della Provincia, sulla base anche del disposto della Legge Regionale Pugliese n. 27/1998
1.- Con sentenza 30 gennaio 2013 il Tribunale di Lecce-sez.dist. di Gallipoli, ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace, la quale ha attribuito alla Regione Puglia la responsabilità dei danni subiti da Pasquale Di Donno e da Luigi e Antonio Coppola il 19 ottobre 2005, a seguito dello scontro fra le rispettive autovetture, scontro provocato dall’impatto dell’automobile del Coppola con un cinghiale, che ha fatto improvvisamente irruzione sulla strada da lui percorsa, fra Gallipoli e Santa Maria di Leuca.
La Regione, che aveva resistito alle domande risarcitorie, affermando che la responsabilità per la gestione della fauna selvatica grava sulla provincia di Lecce, propone quattro motivi di ricorso per cassazione.
Gli intimati non hanno depositato difese.
2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 4, 5 e 19 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 1, 3° comma legge 11febbraio 1992 n. 157 e 3, 2° comma, legge reg. Puglia 13 agosto 1998 n. 27, e con il secondo motivo vizi di motivazione, sui rilievo che la citata normativa attribuisce alla Regione solo funzioni normative in tema di tutela della fauna selvatica, mentre tutte le funzioni gestionali ed amministrative spettano alla Provincia, sulla quale deve farsi gravare la conseguente responsabilità per i danni.
3.- I motivi sono manifestamente fondati, alla luce della giurisprudenza di questa Corte.
La sentenza impugnata è incorsa nell’erronea interpretazione delle leggi in materia, desumendo erroneamente dalla competenza meramente normativa, attribuita alle Regioni dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, i criteri di imputazione della responsabilità per i danni arrecati dalla fauna selvatica, che vanno invece ricollegati all’ente a cui spettino le competenze amministrative e gestionali (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 8 gennaio 2010 n. 80; Idem, 10 ottobre 2014 n. 21395).
La legge n. 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica, attribuisce alle regioni a statuto ordinario il compito di “emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica” (art. 1, comma 1) e dispone che le province attuano la disciplina regionale ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, comma 1, lett. f) (oggi sostituita dalla legge 18 agosto 2000 n. 267), cioè per competenza propria, in virtù dell’autonomia ad esse attribuita dalla legge statale; non per delega delle regioni. Da tali disposizioni si desume che la regione ha una competenza essenzialmente normativa, mentre alle province spetta l’esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione.
Tale ripartizione di funzioni si riflette nelle disposizioni della legge regionale della Puglia 13 agosto 1998 n. 27, il cui art. 3 dispone per l’appunto che “La Regione esercita le/unzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianifìcajone faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge” (1° comma), mentre “Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna..., ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività , spettano, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, alle provincie territorialmente competenti, che istituiscono per esercitarle appositi uffici, articolandosi anche con strutture tecnico faunistiche” (2° comma).
In base ai principi generali in tema di responsabilità civile, il responsabile dei danni va individuato nell’ente a cui siano concretamente affidati, con adeguato margine di autonomia, i poteri di gestione e di controllo del territorio e della fauna ivi esistente, e che quindi sia meglio in grado di prevedere, prevenire ed evitare gli eventi dannosi del genere di quello del cui risarcimento si tratta.
La sentenza impugnata ha attribuito la responsabilità alla Regione sulla base dell’erronea interpretazione delle leggi e senza compiere alcun accertamento circa l’ente a cui spettava un tale controllo.
4.- Propongo che il ricorso sia accolto con ordinanza in camera di consiglio, restando assorbiti gli altri motivi.
- La relazione è stata comunicata ai difensori delle pani.
- La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto:
Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Lecce, affinché decida la controversia uniformandosi ai principi sopra
enunciati.
Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio”
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Maria Scattaglia
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