Il terzo trasportato, che a seguito di un sinistro stradale venga danneggiato, deve convenire in giudizio solamente l’impresa di assicurazione e non anche il conducente del veicolo su cui era a bordo. Tale soggetto non è un litisconsorte necessario (art. 141, D.L. 209/05). Un soggetto terzo trasportato, a seguito di un sinistro stradale, istaurava dinanzi al Giudice di Pace di Siena un giudizio sia nei confronti dell’impresa di assicurazione sia contro il conducente dell’autovettura nel quale era a bordo. Il giudice di prime cure prendeva atto della cessazione delle materia del contendere in quanto l’impresa di Assicurazione aveva proceduto, nelle more del giudizio, al risarcimento del danno ma condannava la parte attrice-trasportata alla rifusione delle spese legali sostenute dal conducente del veicolo ingiustamente convenuto in causa. Lo stesso attore proponeva appello al Tribunale di Siena per la condanna sopra esposta sostenendo che il vettore fosse stato un litisconsorte necessario. Diritto Il terzo trasportato può agire giudizialmente nei confronti del conducente del veicolo o deve, al contrario, procedere solamente contro l’impresa assicurativa? Soluzione Il Tribunale di Siena, in persona del Dott. Stefano Caramellino, investito di dirimere la controversia in oggetto ha statuito la seguente ordinanza emessa il 6 aprile 2014. In primis, il giudicante ha evidenziato che nessun addebito di responsabilità civile, ex art. 2054 c.c., poteva essere mosso al conducente dell’autovettura su cui era avvenuto il trasporto in quanto il sinistro stradale era sorto a causa di un tamponamento da tergo cagionato dalla violazione dell’art. 149 C.D.S. Successivamente lo stesso Dott. Caramellino ha sottolineato che, nel caso di specie, non era mai stata messa in discussione la natura dell’azione diretta esperita dall’attore ai sensi dell’art. 141, D.L. n. 209/05. Infatti l’azione, istaurata contro l’impresa di assicurazione del veicolo su cui il trasportato era a bordo, escludeva inconfutabilmente la possibilità che l’azione medesima potesse rientrare nel combinato disposto dall’art. 144 stesso decreto e l’art. 2054 c.c. Infine il giudicante ha evidenziato che nell’azione diretta del trasportato non è previsto né è necessario un accertamento di responsabilità del vettore nella produzione del sinistro ex art. 141, 1 comma D.L. 209/05. Pertanto, in coerenza con quanto sopra esposto, il Dott. Caramellino ha asserito che l’unico soggetto legittimato passivo dell’azione diretta dal terzo trasportato, ex art. 141, D.L. 209/05 fosse stata l’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro come sancito dal 3 comma della medesima norma nei confronti del quale il danneggiato aveva altresì l’onere di esperire la procedura stragiudiziale di cui all’art. 148, 2 comma D.L. 209/05. La tesi auspicata dall’attore, che sostiene il litisconsorzio necessario della persona fisica vettore, contravverrebbe infatti alla ratio di celerità ed economia processuale cui si impronta la previsione di tale azione diretta (Trib. Roma 30 marzo 2010). La norma vuole astrarre la tutela della posizione giuridica del trasportato dai rischi connessi all’incertezza sull’effettivo riparto di responsabilità tra il proprio vettore e l’altro conducente con un beneficio di speditezza e minore durata processuale. In altro modo, prima di tutto, la norma tende a tutelare la posizione giuridica del terzo trasportato e, solo successivamente, si preoccupa delle posizioni soggettive delle imprese assicurative che dovranno dirimere le loro divergenze senza compromettere la tutela personale dei soggetti danneggiati. Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, il giudicante dichiarava l’appello inammissibile e confermava la sentenza di primo grado con consequenziale condanna dell’attore alla refusione delle spese sostenute dal convenuto-vettore.