In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni da insidie stradali, una dei principali nodi da sciogliere è rappresentato dalle strade statali, laddove la notevole estensione del bene, la sua collocazione fuori dalla perimetrazione urbana e la destinazione ad un uso generalizzato da parte dell’utenza sono certamente circostanze che rendono estremamente difficoltoso riconoscere, in capo al gestore, quella concreta possibilità di esercitare il potere di controllo, che è presupposto essenziale per l’esistenza di un rapporto di custodia e, pertanto, per affermare l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. La fattispecie speciale di responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c. è comunque applicabile al gestore della strada pubblica, anche se di notevole estensione, nel caso in cui risulti che, in concreto e nel momento storico, era oggetto di custodia. In altri termini, l’ente gestore è da ritenersi custode nel caso in cui l’evento dannoso si sia verificato allorché l’ente stesso stava in concreto esercitando un potere di fatto sulla cosa. E così è stato nel caso di specie: un automobilista ha perso il controllo del proprio automezzo a causa della presenza di ghiaccio sulla carreggiata, nonostante il gestore ANAS – in conseguenza delle precipitazioni nevose – si era attivato per eliminare lo strato di ghiaccio che si era formato su quel tratto di strada senza, tuttavia, riuscire a risolvere il problema. Il gestore non ha provato di avere fatto tutto il possibile per provvedere alla funzionalità della strada e, quindi, che l’evento dannoso sia da imputarsi al caso fortuito.