Se il conducente di un veicolo, dopo aver fatto inversione del senso di marcia, omette di dare la precedenza al veicolo che sta sopraggiungendo, deve essere considerato responsabile esclusivo del sinistro che è scaturito dalla sua condotta, anche se l’altro conducente non ha rispettato le distanze di sicurezza. E ciò perchè non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui gli artt. 154 e 149 C.d.S. Se il conducente del secondo (nella specie dell'autovettura) abbia omesso di dare la precedenza a quello che sopraggiungeva, cosi incorrendo nella violazione dell'art. 154 C.d.S., non è configurabile il mancato rispetto della distanza di sicurezza, di cui all'art. 149 C.d.S., da parte del conducente del veicolo sopraggiungente