L'art. 148, comma 10 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), è norma molto importante per le vittime di sinistri stradali, ma che raramente viene applicata. La disposizione in esame recita: “In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 e 2 (cioè nella fase stragiudiziale) sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria , copia della sentenza all’Isvap per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo…". L'applicazione generalizzata di tale norma, se non produce un effetto immediato nel patrimonio del singolo danneggiato, costituisce certo un buon deterrente per invogliare le compagnie a formulare offerte congrue nella fase stragiudiziale. A lungo termine, sortirebbe effetti positivi per tutti i danneggiati da sinistri stradali, in quanto idonea ad influenzare la politica assicurativa di liquidare, nella fase stragiudiziale, somme palesemente incongrue, posto che le sanzioni che l’Istituto di vigilanza applica in tali ipotesi spesso sono molto più alte degli importi che la compagnia avrebbe dovuto pagare al danneggiato e crescono in misura proporzionale alla tipologia di sinistro e al ritardo nei pagamenti ,partendo da un minimo di 300,00 euro fino ad un massimo di 60.000,00 (art. 315, D.Lgs. 209/2005).