Il terzo trasportato può agire ai sensi dell’articolo 141 del Decreto Legislativo 209/05 nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore solo nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli assicurati per la RCA, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Se, invece, vuole far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso, può agire nei confronti del vero responsabile del danno e della sua Compagnia di assicurazione con l’azione diretta di cui all’art. 144 e, nel caso di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato, veicolo o natante scoperto di assicurazione e veicolo o natante assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente, con l’azione di cui all’articolo 283 stesso codice