L'incompletezza della denuncia non può condizionare la domanda di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale. Più volte la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi. Ritenere che la denunzia mancante dell'indicazione dei testi comporti, di per sé, il rigetto della domanda, significherebbe introdurre una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, creando un'ipotesi di giurisdizione condizionata al di fuori dai casi previsti dalla legge. Ciò comporta anche che non è consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue "risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante.