Revoca misure accoglienza, non vi è pericolosità sociale solo per effetto di una denuncia
T.A.R. Toscana, Sez. Seconda, sent. n. 240/17 del 24/01/2017
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 39 volte dal 22/03/2022
La Prefettura revoca le misure di accoglienza ad un richiedente asilo nigeriano, sulla base di una denuncia a suo carico per adescamento di una minorenne. Il ricorrente controbatte che in realtà nella vicenda si è limitato a salutare la ragazza e che logicamente il fatto penale va escluso, in quanto lui ha chiesto protezione dal proprio Paese in quanto perseguitato perchè omosessuale.
Il TAR ricorda che, già al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, l'interessato era già stato trasferito in un’altra struttura di accoglienza, sicchè l’interesse alla tutela dell’ordine pubblico, evocato nella revoca, era stato in tal modo sufficientemente garantito.
Ad ogni modo, annulla il provvedimento, che non dà conto delle ragioni di interesse pubblico sotto il profilo della mancata comparazione con l’interesse del ricorrente medesimo a mantenere le misure di accoglienza, e visto il contrasto con il principio di proporzionalità secondo cui si impone alla Pubblica Amministrazione di adottare decisioni non eccedenti quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.
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