E’ annullato, in riforma della sentenza di primo grado, il provvedimento col quale l’Amministrazione ha respinto la domanda di cittadinanza dell’appellante, a causa di una pregressa condanna per guida in stato d’ebbrezza. La valutazione discrezionale sull’integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto degli illeciti penali da questi commessi nel periodo in cui egli dimora in Italia, ma non può legittimamente prescindere da un giudizio globale sulla di lui personalità e, soprattutto, dal giudizio sulla gravità in sé della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto. Per quanto possa esser reputato fonte di elevato allarme sociale la guida di autoveicoli in stato d’ebbrezza, non risulta, dalla serena lettura del provvedimento impugnato in primo grado, che la P.A. abbia valutato, al di là del dato fattuale del decreto penale di condanna, l’effettiva gravità della vicenda, la quale si sostanzia in un caso isolato e risalente rispetto alla data di statuizione della P.A. stessa, nonché a quel tempo già dichiarato dal medesimo Giudice che emise il decreto penale di condanna.