E’ discriminatorio il comportamento posto in essere dall’ente locale, consistente nell’aver adottato una ordinanza sindacale in cui prevede, ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione anagrafica, da parte dei cittadini extracomunitari, requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti ai cittadini italiani, ossia la carta di soggiorno in corso di validità, il passaporto valido con regolare visto d’ingresso e l’idoneità dell’alloggio. La richiesta di iscrizione anagrafica costituisce un diritto soggettivo del cittadino e pertanto non può essere vincolata ad alcuna condizione al di fuori di quelle previste dalla legge.