I sospetti non sono sufficienti per negare la cittadinanza italiana
TAR Lombardia, sez. III, sent. n. 2295/2013 del 15/10/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 177 volte dal 13/05/2014
Lamenta l'esponente che la motivazione del provvedimento impugnato avrebbe consistenza sostanziale di clausola di stile, dal momento che i generici elementi ivi indicati non consentirebbero né di comprendere quali siano i fatti addebitati al ricorrente o i sospetti a suo carico né di individuare le fonti di informazione alle quali si richiama l'Amministrazione procedente.
Secondo la giurisprudenza le esigenze di adeguatezza della motivazione sono soddisfatte attraverso il richiamo per relationem ad informative con classifica di "riservato", purché l'ostensione in giudizio di tali informative, con le cautele del caso, consenta di assicurare il diritto di difesa e la garanzia di un equo processo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2007, proposto da:
Raja Jahangir Khan, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Pontenani, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via della Signora, 2;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del 2 marzo 2006 adottato dal Ministero dell’Interno, con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente in data 3 settembre 2003.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2013 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno indicato in epigrafe, con cui è stata respinta la sua domanda di cittadinanza presentata nel settembre 2003, ai sensi dell’art 9 comma 1 lett. f della Legge 91/92.
Lamenta la carenza di motivazione del provvedimento, poiché non sono rappresentate le ragioni del rigetto.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 343 del 28 febbraio 2007 la domanda cautelare veniva respinta, per carenza dell’elemento del periculum.
All’udienza del 12 aprile 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Con ordinanza n. 1470 del 28/05/2012, il Collegio ha ordinato al Ministero dell’Interno di produrre “la nota prot. n. 400/C/10750/J5/2778/05/R in data 25.11.2005 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza da cui emergono elementi tali, sotto il profilo della sicurezza della Repubblica, da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza”, in quanto atto presupposto del diniego.
L'Avvocatura dello Stato, con memoria depositata in data 18 gennaio 2013, ha sollevato l’eccezione di incompetenza del Tribunale adito a favore del TAR Lazio, dal momento che il decreto di rigetto della istanza di acquisto della cittadinanza italiana non ha efficacia territorialmente limitata, ma ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
Il difensore di parte ricorrente ha depositato una memoria in data 22 gennaio 2013, in cui non viene affrontato il profilo dell’incompetenza del TAR adito.
All’udienza del 7 maggio 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II) L’eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
In sede di regolamento di competenza, sollevato dal TAR per la Toscana (ordinanza della Sezione II n 15/2010) circa la competenza territoriale con riferimento ad un ricorso prodotto avverso un diniego di concessione di cittadinanza italiana, la IV sez. del Consiglio di Stato, con decisione n. 2815 del 10 maggio 2010, ha stabilito che “nonostante qualche oscillazione della giurisprudenza (Cons. St., Sez. IV, 23.4.1992, n. 443) deve ritenersi preferibile individuare la competenza territoriale di cui trattasi non con riguardo al luogo in cui il destinatario dell'atto abbia la propria stabile dimora o residenza, ma in considerazione dell'incidenza del provvedimento in questione sullo "status" del soggetto interessato, con efficacia "erga omnes" e sulla base di principi rilevanti per la collettività nazionale, in cui tale soggetto chiede di inserirsi, anche al di là del luogo in cui si concentrano gli affari ed interessi del medesimo (cfr., tra le tante, Cons. St., Sez. VI, 25.6.2008 n. 3238; 5.6.2006, n. 3350)”.
Ha però chiarito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 5 maggio 2011, n. 6), che la nuova disciplina della competenza territoriale prevista dal codice del processo amministrativo, ivi compresi i modi di rilevabilità dell'incompetenza di cui all'art. 15 c.p.a., sia applicabile solo ai processi instaurati sotto la vigenza del nuovo codice, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la proposizione del ricorso.
Le controversie instaurate precedentemente all'entrata in vigore del codice restano governate dalla disciplina vigente al tempo della proposizione della domanda, ai sensi dell'art. 5 cpc, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, in virtù del richiamo formulato dall'art. 39 del Dlgs n. 104\2010.
Conseguentemente, nel caso di specie, non potendosi rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale, in base alla pregressa disciplina, l'Amministrazione resistente avrebbe potuto sollevarla formalmente soltanto entro i termini di cui all'art. 31, comma 2, della legge 6.12.1971 n. 1034, pari ai venti giorni successivi dalla data della costituzione della parte in giudizio (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1 e n. 5 del 2011).
La nuova disciplina, pertanto, non può trovare applicazione nel presente giudizio, instaurato in epoca ampiamente antecedente l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo.
III) Procedendo quindi all'esame del merito del ricorso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.
Lamenta l'esponente che la motivazione del provvedimento impugnato avrebbe consistenza sostanziale di clausola di stile, dal momento che i generici elementi ivi indicati non consentirebbero né di comprendere quali siano i fatti addebitati al ricorrente o i sospetti a suo carico né di individuare le fonti di informazione alle quali si richiama l'Amministrazione procedente.
L'ampia discrezionalità riconosciuta in materia alla pubblica amministrazione non può trasmodare, d'altronde, in arbitrio e non può escludere la necessità di fornire concreti elementi di riscontro alle valutazioni compiute dall'autorità, anche per consentire il controllo giurisdizionale di legittimità sulle decisioni negative in materia di cittadinanza.
Secondo la giurisprudenza le esigenze di adeguatezza della motivazione sono soddisfatte attraverso il richiamo per relationem ad informative con classifica di "riservato", purché l'ostensione in giudizio di tali informative, con le cautele del caso, consenta di assicurare il diritto di difesa e la garanzia di un equo processo (Cons. Stato, sez. III, 16 novembre 2011, n. 6046).
La documentazione "riservata", secondo tale approccio, vale a specificare e chiarire una motivazione in origine già presente nel provvedimento negativo, anche se espressa con una prudente formula di sintesi che richiama l'esistenza di "elementi ostativi di pericolo per la sicurezza della Repubblica", senza peraltro dare vita ad un'integrazione postuma di ammissibilità assai dubbia.
Muovendosi in questa direzione, la Sezione, come già riferito in premessa, ha quindi ritenuto di acquisire tutti gli atti del procedimento costituenti presupposto dell'impugnato diniego di concessione della cittadinanza, ivi compresi quelli con classifica di "riservato".
La risposta dell'Amministrazione è stata affidata ad una nota informativa, anch'essa classificata "riservata", il cui contenuto appare del tutto inidoneo a rendere ragione delle circostanze di ordine pubblico e sicurezza dello Stato che renderebbero legittimo il diniego.
In primo luogo, infatti, l'informativa ministeriale riferisce dello smarrimento della carta d’identità e della richiesta di nuovi documenti per i quali il ricorrente avrebbe fornito dati fisici discordanti.
Si riferisce poi ad una attività investigativa che, seppure non si è concretizzata in una imputazione, avrebbe “consentito di delineare un profilo ideologico di spiccata impronta fondamentalista”.
Si afferma che il ricorrente sarebbe stato segnalato nel 2007 come “frequentatore di sodalizi all’interno dei quali avrebbe svolto attività di proselitismo allo scopo di reclutare soggetti da avviare ai campi di addestramento jihadisti”.
Se la mancata produzione del provvedimento di cui si è ordinato il deposito può giustificarsi, al limite, in ragione delle esigenze di segretezza e di tutela degli operatori, non si può omettere di rilevare come la stessa informativa non contenga alcun riferimento, neppure generico, a vicende potenzialmente rivelatrici di una situazione di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza della Repubblica, quali, ad esempio, l'esistenza di rapporti con organizzazioni estremistiche.
Ciò che rileva, comunque, è la totale mancanza di riferimenti a principi ispiratori, a posizioni estremistiche, a particolari modalità di azione o a qualsivoglia altra circostanza da cui possa evincersi, nell'attuale contingenza politica interna e internazionale, una situazione di potenziale offensività per l'ordine pubblico e la sicurezza della Repubblica.
Va ritenuta, pertanto, la fondatezza del motivo di ricorso in esame.
IV) Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2013, 17 giugno e 7 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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