É accolto il ricorso e, per l’effetto, va annullato il provvedimento col quale il Prefetto ha negato l’autorizzazione a rimanere in Italia in pendenza di giudizio ex art. 17, del D.P.R. n. 303/2004. Diversamente dalla valutazione espressa dall’Amministrazione, nella fattispecie in esame, sussistono i requisiti richiamati dalla norma, ovvero quelli consistenti sia nell’esigenza di assicurare il diritto di difesa della ricorrente nella causa pendente presso il Tribunale, per il quale era stata convocata per l’interrogatorio libero, sia nella necessità di tutela della salute psico-fisica della stessa – che ha subito la grave amputazione subito documentata dalla certificazione medica in atti – connesse all’avanzamento dello stato di gravidanza; oltre che dall’esigenza di tutela del nucleo familiare appena formatosi nonché di salvaguardare la bambina appena nata dal rischio che questa possa in Nigeria essere assoggettata alla pratica di menomazione sopracitata.