Non è seriamente revocabile in dubbio il fatto che nel nostro ordinamento non può esistere un procedimento amministrativo ad istanza di parte che non abbia un termine certo per la sua conclusione. Se qualche dubbio poteva esistere al riguardo prima dell’agosto 1990, non c’è dubbio che dopo l’entrata in vigore della legge generale sul procedimento amministrativo lo scenario è completamente mutato.