massima: Si ritiene che si debba dar seguito all'indicazione estensiva dell'art. 28, D. Lgs. 286/98, confortata in sede giurisprudenziale dalla ordinanza C. 08/8582 e, in sede normativa, dall'art. 11 D.P.R. 1999/394 (poi confermato nel testo del D.P.R. 2004/334) - che ha previsto il rilascio del permesso di soggiorno anche per acquisto della cittadinanza -, per la duplice considerazione che la condizione del fruitore del permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza (che si protrae nel tempo per tutta la durata della procedura di riconoscimento) risulta più stabile rispetto a tutte le altre ipotesi di permesso, nonchè per l'identità di facoltà riconosciute al fruitore di permesso di soggiorno per motivi familiari con riferimento a ricongiungimento a coniuge titolare di permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, rispetto alle altre ipotesi in cui l'art. 28 espressamente riconosce allo straniero il diritto al permesso di soggiorno.