Se, dopo una espulsione, lo straniero rientra dopo la modifica dell'art. 13 (che ha ridotto il divieto di reingresso a 5 anni) trascorsi 9 anni, il pds va dato
TAR Liguria, sezione seconda, sent. n. 743/2014 del 17/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 138 volte dal 26/04/2015
L’interessato (con alias) venne espulso dall’Italia con provvedimento del 2003; gli fu inibito il rientro nello Stato prima di dieci anni. Egli risulta aver fatto ingresso sul territorio nazionale il 1.4.2012 munito di visto dell’ambasciata italiana a Il Cairo; a seguito dei rilievi dattiloscopici la sua identità venne rilevata, sì che l’autorità amministrativa ha negato il p.d.s.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2013, proposto dal signor Abdoussef Mohamed Mahmaoud Ahmed Youssef rappresentato e difeso dall’avvocato Nadia Stanziola, con lei elettivamente domiciliato a Genova in via xx settembre 81/17 presso l’avvocato Laila Veneri;
contro
Ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio;
per l'annullamento
del provvedimento 4.6.2013, n. 77 della questore di La Spezia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale
vista la propria ordinanza 22.8.2013, n. 321;;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
il cittadino egiziano Abdoussef Mohamed Mahmaoud Ahmed Youssef si ritiene leso dal provvedimento 4.6.2013, n. 77 del questore di La Spezia, per il cui annullamento ha notificato l’atto 21.6.2013, depositato il 18.7.2013, con cui denuncia:
violazione ed errata applicazione dell’art. 4 comma 6 del d.lvo 25.7.1998, n. 286
violazione ed errata applicazione dell’art. 5 comma 5 del d.lvo 25.7.1998, n. 286, difetto dell’istruttoria e della motivazione
violazione dell’art. 13 comma 7 del d.lvo 25.7.1998, n. 286;
l’amministrazione dell’interno si è costituita in giudizio con memoria 24.7.2013, ed ha depositato dei documenti;
con ordinanza 22.8.2013, n. 321 il tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta;
in fatto si osserva che l’interessato (con alias) venne espulso dall’Italia con provvedimento 7.11.2003, n. 1027 del questore di Agrigento, e gli fu conseguentemente inibito il rientro nello Stato prima di dieci anni;
egli risulta aver fatto ingresso sul territorio nazionale il 1.4.2012 munito di visto dell’ambasciata italiana a Il Cairo, ma a seguito dei rilievi dattiloscopici la sua identità venne rilevata, sì che l’autorità amministrativa gli ha negato il richiesto permesso di soggiorno;
lamenta il ricorrente l’erroneità della determinazione questurile, in quanto la normativa sopravvenuta ha ridotto il periodo che deve intercorrere perché uno straniero espulso possa rientrare in Italia;
il tribunale deve convenire con la tesi accolta al riguardo dall’ordinanza cautelare, posto che l’art. 13 comma 14 del d.lvo 25.7.1998, n. 286 è stato novellato dall’art. 3 comma 1 lett. c) n. 9 del d.l. 23.6.2011, n. 89, che ha rideterminato il tempo di assenza dall’Italia dello straniero espulso;
ne consegue che la motivazione del provvedimento collide con la norma menzionata, posto che l’interessato è rientrato sul territorio italiano dopo il compimento del termine indicato;
l’impugnazione va pertanto va pertanto accolta, dovendosi per ciò annullare l’atto impugnato;
le spese possono essere compensate, attese la natura della controversia e la qualità delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, compensando le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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