Sanatoria, lavorare come pizzaiolo non è incompatibile con la regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 1257/2014 del 19/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La Prefettura di Brescia ha emanato il provvedimento sfavorevole, evidenziando in motivazione il sopralluogo ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro in data 27/7/2013, che ha rintracciato il cittadino straniero presso un ristorante di Rezzato, nel quale era impiegato come pizzaiolo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2014, proposto da:
Hassan Mohamed Hassan Reisha, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Scalvi, con domicilio eletto presso Federico Scalvi in Brescia, Via Luzzago, 7;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 22/7/2014, RECANTE IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato:
- che la Prefettura di Brescia emanato il provvedimento sfavorevole, evidenziando in motivazione il sopralluogo ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro in data 27/7/2013, che ha rintracciato il cittadino straniero presso un ristorante di Rezzato, nel quale era impiegato come pizzaiolo;
- che questo Collegio ha già affermato che il rapporto di lavoro domestico non risulta del tutto incompatibile con un’ulteriore impiego a tempo parziale (ordinanza Sezione 3/7/2014 n. 460);
- che l’ulteriore attività di pizzaiolo (anche se irregolare) non esclude in buona sostanza a priori la simultaneità di due rapporti, salvi i dovuti approfondimenti sulla quantità di tempo dedicata a tale lavoro;
- che in conclusione il ricorso merita apprezzamento, con obbligo per la Prefettura di riattivare il procedimento e di riesaminare la vicenda alla luce degli elementi appena menzionati;
- che le spese di giudizio possono essere compensate, in quanto la questione affrontata assume natura interpretativa e non è ancora maturato un indirizzo consolidato presso la giurisprudenza amministrativa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente FF
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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