Il provvedimento era stato motivato con l’insufficienza del reddito del datore di lavoro per poter garantire la retribuzione al lavoratore extracomunitario da sanare ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.M. 29.8.2012. La sanatoria contenuta del D.lgs. 109/2012 prevede che laddove vi sia stato il pagamento della somma di € 1.000 prevista dall’art.5, comma 5, e sia certa la presenza in Italia