Sanatoria 2012, se i redditi del datore di lavoro sono insufficienti, il lavoratore ha comunque diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione
T.A.R. Emilia Romagna, sez. prima, sent. n. 264/2015 del 15/10/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il provvedimento era stato motivato con l’insufficienza del reddito del datore di lavoro per poter garantire la retribuzione al lavoratore extracomunitario da sanare ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.M. 29.8.2012. La sanatoria contenuta del D.lgs. 109/2012 prevede che laddove vi sia stato il pagamento della somma di € 1.000 prevista dall’art.5, comma 5, e sia certa la presenza in Italia
Pertanto ai sensi dell’art. 5, comma 11 bis, D.lgs. 109/2012 al ricorrente doveva essere concesso un permesso ex art. 22, comma 11, D.lgs. 286/1998.
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