Sanatoria 2012 - la prova di presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2011 non può risalire a più di 6 mesi prima
T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, sent. n. 73/2015 del 28/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il provvedimento impugnato fonda la reiezione sulla mancata prova della presenza in Italia al 31/12/2011. La documentazione rassegnata dallo straniero per attestare la presenza in Italia deve afferire a un periodo ragionevolmente ravvicinato (indicativamente 6 mesi) rispetto alla data utile (31/12/2011) stabilita dal legislatore (cfr. sentenza Sezione 12/3/2014 n. 242).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2014, proposto da:
Abdoul Aziz Sow, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Tegon, con domicilio eletto presso Stefano Tegon in Brescia, Via Crispi, 3;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 28/8/2014, RECANTE LA REIEZIONE DELL’ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che il provvedimento impugnato fonda la reiezione sulla mancata prova della presenza in Italia al 31/12/2011;
- che la documentazione rassegnata dallo straniero per attestare la presenza in Italia deve afferire a un periodo ragionevolmente ravvicinato (indicativamente 6 mesi) rispetto alla data utile (31/12/2011) stabilita dal legislatore (cfr. sentenza Sezione 12/3/2014 n. 242);
- che gli elementi evocati nel corso del procedimento non risultano suscettibili di valorizzazione, per il distacco temporale di oltre 6 mesi dalla predetta data utile;
Atteso:
- che tuttavia l’esponente ha prodotto una ricevuta dell’operazione compiuta tramite Western Union, attestante la spedizione di denaro da un’agenzia di Lumezzane all’estero in data 19/7/2011, per una cifra di 152,45 €;
- che la prova esibita intercetta anzitutto l’intervallo temporale semestrale nel cui ambito (secondo un giudizio di verosimiglianza e le regole della comune esperienza) la presenza in Italia può far logicamente presumere la permanenza dello straniero fino alla data fissata dal D. Lgs. 109/2012;
- che, in secondo luogo, questo Tribunale (cfr. sentenza breve 4/11/2014 n. 1156; si veda anche ordinanza cautelare 3/9/2014 n. 632) ha già statuito come tale ricevuta sia idonea a comprovare la presenza in Italia dello straniero che ha effettuato il versamento, in quanto rilasciata previo accertamento dell’identità dello stesso mediante esibizione del passaporto da parte di un soggetto esercente un pubblico servizio;
- che lo stesso Ministero dell’Interno – nelle FAQ (Frequently Asked Questions) rese sulle emersioni 2012 – ha affermato che la ricevuta nominativa di pagamento di denaro mediante istituti bancari e/o agenzie di Money transfer è stata idonea ad attestare la presenza del cittadino straniero in Italia al 31/12/2011, trattandosi di “operazioni registrate e soggette a controllo pubblico, purché eseguite attraverso istituti bancari, Poste italiane o primari operatori del settore accreditati e iscritti in albi o elenchi ufficiali tenuti dalla Banca d’Italia o dalle banche centrali europee o sottoposti alla vigilanza delle stesse” (cfr. sito internet del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, sezione circolari e provvedimenti dell’anno 2012);
- che in definitiva la Prefettura è tenuta a riattivare la procedura di emersione, anche mediante la verifica (effettuata interpellando la Società in questione) dell’autenticità del documento valorizzato in questa sede e della correttezza dei dati ivi racchiusi (cfr. per identica conclusione T.A.R. Toscana, sez. II – 5/1/2015 n. 2);
- che in definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento;
- che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della mancata produzione del materiale idoneo in sede procedimentale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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