Sanatoria 2012 - la dichiarazione del Consolato circa la data di rilascio del passaporto in Italia è valida per la prova di presenza
T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 760/2015 del 13/05/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 110 volte dal 26/12/2015
La domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare, presentata a favore del ricorrente, ai sensi del d. lgs. 109/2012, è stata rigettata in quanto la documentazione prodotta dal ricorrente a riprova della propria presenza in Italia al 31 dicembre 2011 è stata ritenuta inidonea a tale scopo.
Pur essendo incontestato e incontestabile che la dichiarazione prodotta ha natura di atto dichiarativo, ciò non può escludere la sua efficacia probatoria, dal momento che in nessuna parte il legislatore ha preteso che a tal fine siano esibiti atti costitutivi. Al contrario, la maggior parte dei documenti individuati anche dal Ministero e dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato nel proprio parere dell’ottobre 2012 hanno quella stessa natura “dichiarativa” che è propria anche del documento prodotto nel caso in esame.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2015, proposto da:
Bassirou Diop, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Scalvi, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, Via Luzzago, 7;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto della Prefettura di Brescia, prot. n. 105937 del 18 dicembre 2014, notificato l’8 gennaio 2015, di rigetto della domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente ai sensi del d. lgs. 109/2012;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;
La domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare, presentata a favore del ricorrente, ai sensi del d. lgs. 109/2012, dal sig. Beye Abdou è stata rigettata in quanto la documentazione prodotta dal ricorrente a riprova della propria presenza in Italia al 31 dicembre 2011 è stata ritenuta inidonea a tale scopo. Ciò, in prima battuta, perché il passaporto ritirato il 9 settembre 2011 non reca indicazione del luogo in cui lo stesso è stato rilasciato e poi in ragione del fatto che la dichiarazione del Consolato senegalese di Milano - attestante che il passaporto era stato rilasciato all’odierno ricorrente, in data 9 settembre 2011, presso lo stesso Consolato di Milano – è stata qualificata come “un atto dichiarativo e non costitutivo”.
Il ricorso, nel quale sono stati dedotti eccesso di potere e carenza di istruttoria che avrebbero condotto all’adozione di un provvedimento di rigetto del tutto illegittimo, merita accoglimento.
Come questo Tribunale ha già avuto modo di accertare in altri precedenti casi analoghi, è uso del Consolato senegalese non apporre l’indicazione del luogo in cui il passaporto è stato rilasciato o ritirato dal suo richiedente. Tale carenza può essere superata alla luce di apposite dichiarazioni rilasciate dal Consolato stesso, attestanti il luogo in cui il documento d’identità è stato in concreto rilasciato.
Nel caso di specie, lo stesso ricorrente si è curato di produrre tale attestazione all’Amministrazione, che erroneamente non ne ha tenuto conto ai fini che qui rilevano.
Pur essendo incontestato e incontestabile che la dichiarazione prodotta ha natura di atto dichiarativo, ciò non può escludere la sua efficacia probatoria, dal momento che in nessuna parte il legislatore ha preteso che a tal fine siano esibiti atti costitutivi. Al contrario, la maggior parte dei documenti individuati anche dal Ministero e dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato nel proprio parere dell’ottobre 2012 hanno quella stessa natura “dichiarativa” che è propria anche del documento prodotto nel caso in esame.
Il provvedimento impugnato, dunque, risulta essere privo di una valida motivazione e, conseguentemente, deve essere caducato: l’Amministrazione dovrà, perciò, provvedere a dare nuovo impulso al procedimento preordinato ad accertare, previa verifica dell’autenticità della dichiarazione consolare in parola, anche la sussistenza di tutti gli altri presupposti affinché il ricorrente possa beneficiare del rilascio di un permesso per attesa occupazione (dal momento che il rapporto di lavoro risulta essere cessato il 31 dicembre 2014).
Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Condanna l’Amministrazione al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a IVA, C.P.A. e altri accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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