Sanatoria 2012, l'omesso pagamento dei contributi non è imputabile al lavoratore, gli spetta il permesso per attesa occupazione
T.A.R. Puglia, sez. II, sent. n. 71/2016 del 04/12/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 103 volte dal 15/03/2017
È evidente infatti il vizio in cui è incorsa l’Amministrazione nell’omettere di valutare l’applicabilità nella specie del comma 11 ter e del connesso 11 quater, più volte citati. Invero la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, ricorrendone i presupposti, non può negarsi che il lavoratore possa beneficiare del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Nel caso di specie il rapporto di lavoro è stato interrotto due mesi dopo la dichiarazione di emersione, e di tale circostanza l’Amministrazione è stata resa edotta fin dal momento della convocazione delle parti per l’avvio dell’istruttoria, eppure ha provveduto a definire negativamente il procedimento di emersione, omettendo di considerare la ricorrenza degli altri presupposti ai fini del connesso procedimento per il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
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