Sanatoria 2012, l'effettività del rapporto di lavoro non può essere esclusa dalle dichiarazioni negative del datore di lavoro
T.A.R. Puglia, sezione seconda, sent. n. 1038/2015 del 26/03/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 136 volte dal 05/05/2016
Sono stati correttamente individuati plurimi elementi idonei a suffragare, su un piano di effettività, l’esistenza del rapporto di lavoro per il quale è stata attivata la speciale disciplina di emersione e sanatoria introdotta dall’art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2012.Essi, invero, si identificano in un estratto contributivo analitico rilasciato dall’ I.N.P.S., che attesta una posizione contributiva.
In tale contesto documentale, la sussistenza in fatto della prestazione lavorativa non può essere posta in dubbio sulla scorta delle sole dichiarazioni del datore di lavoro, tese a negare l’esistenza del pregresso rapporto di lavoro in una sorta di recesso unilaterale dal contratto di soggiorno in precedenza stipulato.
Anzi, devesi consentire il periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento in attesa di nuova occupazione, al cui infruttuoso decorso potrà seguire la misura di allontanamento dal territorio nazionale.
----------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso n. 420 del 2015, proposto da:
- Boubacar Niang, rappresentato e difeso dall’Avv. Serena Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce al Vico F.A. Piccinni 6;
contro
- l’U.T.G. - Prefettura di Lecce e il Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliati;
per l’annullamento
- del provvedimento emesso in data 24 giugno 2014 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Lecce (prot.n. I.D. P-LE/L/N/2012/102429-Emersione-Area IV) con il quale è stata rigettata la domanda di emersione del lavoratore extracomunitario ricorrente presentata dalla sig.ra Anna Bisconti ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 109/2012 al fine di regolarizzare la posizione del cittadino extracomunitario Boubacar Niang;
- di tutti gli atti e provvedimenti comunque presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Lecce e del Ministero dell’Interno.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 26 marzo 2015 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Pugliese e Roberti -per le pp.aa..
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
1.- Premesso che il sig. Niang impugna il provvedimento con il quale la Prefettura di Lecce, preso atto della nota della locale Questura in data 7 novembre 2013 con cui si dava atto di aver accertato ‘l’assoluta non effettività del rapporto di lavoro’, rigettava l’istanza formulata dalla sig.ra Anna Bisconti in data 13 ottobre 2012 tesa a regolarizzare la posizione del ricorrente quale collaboratore domestico - badante.
2.- Richiamato l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3398 del 2014: <<Con ricorso proposto avanti al T.a.r. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, il cittadino […] impugnava per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili il decreto […] con in quale Questore di Lecce respingeva l’istanza tesa a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’ art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2012.
La determinazione reiettiva era adottata essenzialmente in base alla riconosciuta fittizietà del rapporto di lavoro in emersione, quale risultante dalle verifiche endoprocedimentali e dall’attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Lecce.
[…]
Il primo giudice ha correttamente individuato plurimi elementi idonei a suffragare, su un piano di effettività, l’esistenza del rapporto di lavoro per il quale è stata attivata la speciale disciplina di emersione e sanatoria introdotta dall’art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2012. Essi, invero, si identificano in un estratto contributivo analitico rilasciato dall’ I.N.P.S., che attesta una posizione contributiva […].
In tale contesto documentale -diversamente da quanto dedotto in appello e nella relazione rassegnata in esito all’ordinanza istruttoria- la sussistenza in fatto della prestazione lavorativa non può essere posta in dubbio sulla scorta delle sole dichiarazioni del datore di lavoro e del di lui coniuge, tese a negare l’esistenza del pregresso rapporto di lavoro in una sorta di recesso unilaterale dal contratto di soggiorno in precedenza stipulato.
[…] dovendosi consentire il periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento in attesa di nuova occupazione, al cui infruttuoso decorso potrà seguire la misura di allontanamento dal territorio nazionale>> (Consiglio di Stato, III, 4 luglio 2014, n. 3398).
E ancora, in un caso analogo, questa Sezione osservava quanto segue: <<Nel caso concreto, e sulla base degli atti di causa risulta che la Questura, titolare della potestà di formulare un parere in ordine alla sussistenza di motivi ostativi che impediscano l’accesso alla procedura di emersione, è pervenuta alla conclusione della non effettività del rapporto di lavoro sulla base di accertamenti insufficienti.
La non effettività del rapporto di lavoro sottostante alla istanza di regolarizzazione non può basarsi su semplici presunzioni o congetture degli agenti di P.s. essendo, per converso, indispensabili in proposito accertamenti e riscontri oggettivi in ordine alla natura simulata o fittizia di un rapporto di lavoro instauratosi tra le parti.
La Prefettura, dal canto suo, ben può discostarsi dal parere formulato dalla Questura competente per territorio, trattandosi di apporto consultivo di carattere obbligatorio -ossia necessariamente da richiedere ai fini della legittimità e completezza della fase istruttoria- ma non vincolante sotto il profilo della capacità di condizionare l’esito della decisione finale che spetta, oltretutto, a Ufficio gerarchicamente sovraordinato.
A tanto deve aggiungersi che, contrariamente a quanto opinato dalla Questura, è del tutto lecito desumere, invece, la effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in argomento atteso che la parte ricorrente si è premurata di versare in atti: a) copia dei bollettini attestanti il pagamento dei contributi previdenziali in favore del dipendente con riferimento al periodo oggetto di emersione; b) copia del versamento del contributo forfetario di € 1.000,00 previsto ai fini dell’accesso alla procedura di regolarizzazione; c) copia di dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro inoltrata al dipendente.
Lo stesso ricorrente non ha mancato di sottolineare che la circostanza del pagamento del contributo forfetario di € 1.000,00 può essere innalzata a dignità di comportamento dimostrativo della effettiva volontà di procedere alla regolarizzazione, in base a quanto stabilito dalla Circolare 7529 adottata il 4 dicembre 2012 dal Ministero dell’Interno. >> (T.a.r. Lecce, II, 19 dicembre 2013, n. 2594).
3.- Considerato che:
- nel caso in oggetto il rapporto risulta sorto il 9 maggio 2012 e interrotto il 28 ottobre 2013, e dunque in epoca precedente alla nota della Questura;
- risulta versato il contributo forfettario di 1.000 euro;
- sono allegati agli atti i bollettini INPS relativi ai contributi previdenziali per il lavoro domestico concretamente corrisposti.
4.- Il ricorso deve dunque essere accolto, sussistendo tuttavia valide ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti (anche per l’impossibilità di porre a carico della parte soccombente, che è un’Amministrazione dello Stato, la rifusione delle spese inerenti la parte ammessa al patrocinio, ordinandone il pagamento in favore dello Stato, così come previsto dall’art. 133 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 ss.mm.ii.).
4.1 Il compenso per l’assistenza legale del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decr. n. 20/2015), è posto a carico dell’Erario e liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 420 del 2015 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Compensa tra le parti le spese di giudizio e liquida in favore del difensore antistatario del ricorrente la somma complessiva di euro 1.250,00, oltre agli accessori di legge, disponendone il pagamento a carico dell’Erario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 marzo 2015, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
No alla ripresa della prima domanda di asilo verso la Bulgaria, che non garantisce i diritti fondamentali dei richiedent...
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il reddito percepito in nero è utile per raggiungere il requisito del livello reddituale
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Per avere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, non occorre dimostrare di avere ottenuto un reddito
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Le dichiarazioni contraddittorie del datore di lavoro non bastano per il rigetto della regolarizzazione del lavoratore
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Rinnovo permesso, diniego per insufficienza dei redditi: non può dipendere dal fatto che il datore di lavoro non paga i ...
[New]
Letto 0 volte dal 05/03/2024