Sanatoria 2012, il reato di vendita di articoli contraffatti non comporta di per sè pericolosità sociale
TAR Liguria, sezione seconda, sent. n. 1467/2014 del 09/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 118 volte dal 23/09/2015
Il reato contestato (vendita articoli contraffatti) esclude l’aggravante dell’art. 468 I comma c.p. che farebbe scattare il requisito automatico della pericolosità sociale e l’amministrazione non ha motivato specificamente sulle ragioni che un simile reato, per le modalità nelle quali è avvenuto, sia riconducibile ad una delle ipotesi di pericolosità della condotta che possa provocare allarme.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2013, proposto da:
Nguerre Ndiouga, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Turarolo, con domicilio eletto presso Paola Turarolo in Genova, via Luccoli 30/8;
contro
Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Savona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
del decreto del 26\9\2013 prot. P\SV\L\N\2012\101246 di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Savona e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il decreto impugnato si basa su di un presupposto errato, e precisamente che il datore di lavoro non sia in possesso di un titolo di soggiorno, mentre risulta dalla carta d’identità depositata che si tratta di un cittadino italiano;
Considerato altresì che il reato contestato (vendita articoli contraffatti) esclude l’aggravante dell’art. 468 I comma c.p. che farebbe scattare il requisito automatico della pericolosità sociale e che l’amministrazione non ha motivato specificamente sulle ragioni che un simile reato, per le modalità nelle quali è avvenuto, sia riconducibile ad una delle ipotesi di pericolosità della condotta che possa provocare allarme sociale.
Il ricorso va, conclusivamente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate nella misura complessiva di €.1500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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