Il reato contestato (vendita articoli contraffatti) esclude l’aggravante dell’art. 468 I comma c.p. che farebbe scattare il requisito automatico della pericolosità sociale e l’amministrazione non ha motivato specificamente sulle ragioni che un simile reato, per le modalità nelle quali è avvenuto, sia riconducibile ad una delle ipotesi di pericolosità della condotta che possa provocare allarme.