Rinnovo permesso: verificare tramite ispezioni l'esistenza del rapporto di lavoro
TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 729/2014 del 20/03/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 124 volte dal 27/03/2014
La Questura denega il rinnovo del permesso per motivi di lavoro subordinato, ritenendo di non aver trovato conferma il reale esercizio dell'attività lavorativa documentata in sede di istanza di rinnovo. Ben avrebbe potuto verificare la sussistenza del rapporto di lavoro attraverso l'attività ispettiva dell'ufficio del lavoro. --
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2905 del 2013, proposto da:
Hammadi Khoulti, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Spadaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Gardone, 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto prot. nr. 10911/2013 Imm., emesso dalla Questura della Provincia di Milano in data 19/09/2013 e notificato il successivo 02/10/2013, di rigetto dell'istanza datata 10.5.2013, di rinnovo per motivi di lavoro subordinato del permesso di soggiorno n. I01501459, rilasciato dalla Questura di Roma il 4.5.2011, e scaduto il 28.4.2013, nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale a quelli impugnati.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Può prescindersi dallo scrutinio del presente ricorso, atteso che, con nota prot. n. 388423 del 7.3.2014, depositata in giudizio, l’Amministrazione resistente ha comunicato di aver provveduto a riesaminare la posizione del ricorrente, mediante “una rideterminazione positiva, per cui si procederà a concludere l’iter della pratica, con il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.
Il legale della ricorrente, nel corso dell’udienza camerale, ha a sua volta confermato che, a seguito della convocazione in Questura prevista per il 1.4.2014, in tale occasione avrà luogo il rilascio del titolo oggetto del presente contenzioso.
Conclusivamente, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, equitativamente liquidate in Euro 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente, ed agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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