Rinnovo permesso di soggiorno, significative situazioni familiari prevalgono sulla pericolosità sociale basata su condanne ostative
TAR Toscana, sezione seconda, sent. n. 1572/2014 del 09/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La giurisprudenza, cui la Sezione aderisce, ha conseguentemente evidenziato che – alla stregua del menzionato art. 5 co. 5 – la tutela della situazione familiare dello straniero, e in particolare l’esistenza di effettivi legami familiari con figli pienamente radicati nel nostro paese, debbono considerarsi oggettivamente prevalenti sui meccanismi automatici di valutazione della pericolosità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2014, proposto da:
Keqi Wu, rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Salinardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Censini in Firenze, via del Madonnone 27;
contro
Questura di Firenze, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
a) del decreto prot. n. 198 emesso il 14.08.2014 dal Questore di Firenze di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo di cui all'istanza 16.11.2011 presentata dal Signor Keqi Wu, notificato in data 18.08.2014;
b) degli atti presupposti e/o preliminari, ancorchè incogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Firenze e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il provvedimento impugnato nega il rinnovo del permesso di soggiorno per essere l’odierno ricorrente incorso in una condanna penale in ordine al reato di cui all’art. 629 c.p., reputata dalla Questura procedente ostativa alla permanenza in Italia in virtù di una valutazione di pericolosità sociale già operata ex ante dal legislatore, rispetto alla quale la valutazione dell’amministrazione assumerebbe la natura di giudizio di merito. Ad avviso della Questura, lo straniero, alla luce della predetta condanna (inerente altresì i reati di cui agli artt. 582, 585 e 576 c.p.), dovrebbe altresì considerarsi soggetto dedito ad attività criminosa, benché titolare di attività lavorativa;
- le censure dedotte con i primi due motivi di ricorso investono l’inadeguatezza della valutazione compiuta dalla Questura intimata relativamente alla situazione familiare del ricorrente, e il correlativo giudizio di prevalenza della pericolosità sociale dello straniero, la cui motivazione sarebbe affidata a frasi di circostanza non attinenti al caso concreto;
- la decisione della controversia ruota attorno al riferimento normativo rappresentato dall’art. 5 co. 5 del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 5/2007, in forza del quale “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. La disposizione ha peraltro costituito oggetto dell’intervento additivo della Corte Costituzionale, la quale ne ha dichiarata l’illegittimità nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato” (cfr. Corte Cost., 18 luglio 2013, n. 202);
- nel dettaglio, la pronuncia del giudice delle leggi appena citata ha chiarito come l’art. 8 CEDU, norma interposta in riferimento all’art 117 co. 1 Cost., esprima un livello di tutela dei rapporti familiari equivalente alla protezione accordata alla famiglia nel nostro ordinamento costituzionale, implicando la possibilità di valutare una serie di elementi concreti “quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare del ricorrente, e segnatamente, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare in seno alla coppia; la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare; il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro età; le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione; l'interesse e il benessere dei figli; la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite”;
- la giurisprudenza, cui la Sezione aderisce, ha conseguentemente evidenziato che – alla stregua del menzionato art. 5 co. 5 – la tutela della situazione familiare dello straniero, e in particolare l’esistenza di effettivi legami familiari con figli pienamente radicati nel nostro paese, debbono considerarsi oggettivamente e definitivamente prevalenti sui meccanismi automatici di valutazione della pericolosità sociale in base alle cosiddette condanne ostative; di modo che, in presenza di significative situazioni familiari e di figli radicati in Italia, senza una contestuale dimostrazione di pericolosità sociale basata su fatti concludenti, deve considerarsi illegittimo il diniego del permesso di soggiorno sulla base di condanne ostative e di mere formule di rito ad esse conseguenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2014, n. 2207, e per fattispecie sovrapponibile alla presente, cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 30 maggio 2014, n. 915);
- nella specie, il rinnovo del permesso di soggiorno è stato negato sulla base di una valutazione fondata su mere formule di stile (“Tenuto conto della natura e l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato secondo il dettato normativo dell’art. 5 comma 5-bis del D.L.vo 286/98”; “Tenuto conto che pur escludendo ogni automatismo tra condanna e rinnovo del titolo, secondo il dettato normativo di cui all’art. 5 comma 5 del D.L.vo 286/98, sussiste la possibilità di una valutazione di merito da parte dell’Amministrazione”; “Ritenuta la pericolosità sociale del ricorrente in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle esigenze di ordine pubblico in ragione dell’allarme sociale che tali reati provocano nell’opinione pubblica”), le quali non danno alcun conto della concreta situazione familiare del ricorrente, convivente in Italia con la compagna e i due figli minori, frequentanti la scuola primaria, nonché con i genitori, il fratello e la di lui moglie;
- del pari, il giudizio di pericolosità sociale formulato dalla Questura, laddove nel provvedimento si afferma che il ricorrente sarebbe dedito ad attività criminosa, trascura il fatto obiettivo che la condanna riportata nell’ottobre 2013 risulta essere l’unico precedente penale a carico del ricorrente nel corso del suo lungo soggiorno nel territorio dello Stato. Si aggiunga che, in aderenza alle considerazioni contenute nella sentenza di condanna pronunciata dal giudice penale, le condotte attribuite al ricorrente non appaiono di gravità tale da fondare, di per se sole, presunzioni di pericolosità;
- per le ragioni esposte, il ricorso merita di essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di gravame;
- le spese di lite possono essere compensate, stante la peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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