Rinnovo permesso di soggiorno, si considerino anche i redditi prodotti in un altro Paese dell'Unione Europea
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 652/2014 del 05/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Si considerino utili ai fini del rinnovo i redditi prodotti in Francia nel secondo semestre 2012, in aggiunta a quelli prodotti in Italia nel corso del primo semestre, ai fini del raggiungimento, per l’anno 2012, di una soglia reddituale complessiva sufficiente al rinnovo del permesso di soggiorno (euro 3.814 + 4.433 = 8.247 euro nel 2012).
Sicchè, al momento della domanda di rinnovo (22.3.13) risultano scoperti soltanto 82 giorni, che nel complessivo arco temporale di validità del permesso in scadenza non rappresentano certo un periodo di inattività tale da condurre ad una valutazione negativa del grado di integrazione e della capacità reddituale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2014, proposto da:
Karima Benjedi, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gallerani, con domicilio eletto presso Alessandro Gallerani in Bologna, via dello Scalo N.6/A;
contro
Ministero dell'Interno;
Questura di Modena, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
- del decreto del 14.11.2013 di rigetto per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerando utili ai fini del rinnovo i redditi prodotti in Francia nel secondo semestre 2012, in aggiunta a quelli prodotti in Italia nel corso del primo semestre, ai fini del raggiungimento, per l’anno 2012, di una soglia reddituale complessiva sufficiente al rinnovo del permesso di soggiorno (euro 3.814 + 4.433 = 8.247 euro nel 2012) e sufficienti quelli incontestatamente prodotti nel 2011 secondo i tabulati INPS in atti (euro 5.489 nel 2011), al momento della domanda di rinnovo (22.3.13) risultano scoperti soltanto 82 giorni, che nel complessivo arco temporale di validità del permesso in scadenza non rappresentano certo un periodo di inattività tale da condurre ad una valutazione negativa del grado di integrazione e della capacità reddituale.
Vero è che, anche dopo la domanda e fino alla adozione del provvedimento negativo (14.11.13), la ricorrente non ha reperito alcuna nuova occupazione, ma sembra al Collegio che l’art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/98, nella parte in cui consente la valutazione degli elementi sopravvenuti alla domanda, possa e debba essere applicato, secondo l’interpretazione resa sino ad oggi dalla costante giurisprudenza, soltanto in “bonam partem”, e non anche in pregiudizio dell’istante.
Diversamente, non potrebbe allora ignorarsi che nella fattispecie tale situazione di disoccupazione, esistente alla data del provvedere, non è oggi più attuale, risultando la ricorrente utilmente occupata a far data dall’1/2/2014 con una retribuzione mensile di euro 1.1138 (cfr. all. 7 al ricorso, e docc. 1 e 2 depositati il 4.6.14).
D’altra parte, considerate le giustificazioni dalla stessa prodotte alla Questura, non può al momento esserle addebitata con certezza, in mancanza di ulteriori accertamenti istruttori, la non genuinità della documentazione da lei prodotta a pretesa dimostrazione di un regolare rapporto di lavoro instauratosi in prossimità della scadenza del permesso (1.4.13), e poi rivelatosi inesistente.
Tanto premesso, sembra al Collegio non condivisibile l’affermazione che “per la natura vincolata, è palese che il contenuto del provvedimento non poteva essere diverso da quello in concreto adottato” (cfr. atto impugnato).
Al contrario, il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/90 avrebbe consentito alla ricorrente di argomentare ed alla Questura di valutare, in contraddittorio con la stessa, sulla utilità del reddito prodotto in Francia, sulla estraneità o meno della ricorrente al falso, e sulle altre circostanze sopra evidenziate.
Previo annullamento dell’atto impugnato, tale contraddittorio, cui la ricorrente sarà invitata ex art. 10 bis della legge 241/90, dovrà svolgersi in sede di rinnovazione.
Spese compensate in via equitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A.
Compensa le spese in via equitativa avuto riguardo alla natura ed all’esito della controversia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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