Rinnovo permesso di soggiorno, si consideri l'inserimento lavorativo futuro ai fini dei redditi
TAR Valle d'Aosta, sezione unica, sent. n. 49/2014 del 11/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La ricorrente, cittadina dominicana, già titolare di un precedente permesso di soggiorno..., dopo averne richiesto il rinnovo, ha ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in ragione dell’insufficienza del reddito prodotto nell’anno 2011, seguita dal provvedimento definitivo di rigetto.
Ciò si pone in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la pregressa disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento rappresenta solo un termine di raffronto utile e ragionevole, ma di per sé non è idoneo a definire il procedimento, dovendo invece considerasi ulteriori elementi rilevanti, quali ad esempio quelli legati alle possibilità di inserimento lavorativo futuro (cfr., da ultimo, T.A.R. Toscana, II, 26 novembre 2013, n. 1613).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2013, proposto da:
- Nunez Somalia Herrera, rappresentata e difesa dall’Avv. Orlando Navarra, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Aosta, Avenue du Conseil des Commis n. 5;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
- la Questura di Aosta, in persona del Questore pro-tempore, non costituita in giudizio;
- il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale della Valle d’Aosta, in qualità di Prefetto, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto Cat. A.12/2013/Imm./I.P.A. n. 269/2012, del 17 ottobre 2013, notificato in data 4 novembre 2013, con il quale il Questore di Aosta ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dall’odierna ricorrente in data 11 settembre 2012 e della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, Cat. A.12/2012/Imm., prot. n. 269/2012 I.P.A. del 29 dicembre 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 1/2014 con cui è stata accolta, per riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica dell’11 giugno 2014, il procuratore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 29 novembre 2013 e depositato il 5 dicembre successivo, la ricorrente ha impugnato il decreto Cat. A.12/2013/Imm./I.P.A. n. 269/2012, del 17 ottobre 2013, notificato in data 4 novembre 2013, con il quale il Questore di Aosta ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in data 11 settembre 2012, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, Cat. A.12/2012/Imm., prot. n. 269/2012 I.P.A. del 29 dicembre 2012.
La ricorrente, cittadina dominicana, già titolare di un precedente permesso di soggiorno con scadenza il 31 agosto 2012, dopo averne richiesto il rinnovo, ha ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in ragione dell’insufficienza del reddito prodotto nell’anno 2011, seguita dal provvedimento definitivo di rigetto. In primo luogo la mancata traduzione della comunicazione nella lingua madre della ricorrente, le avrebbe impedito di comprendere il contenuto del preavviso di rigetto, che non è stato riscontrato. In ogni caso, l’Amministrazione non avrebbe considerato che la ricorrente aveva intrapreso una nuova attività autonoma (estetista), che seppure non ancora in grado di garantire un reddito adeguato, risulta potenzialmente in grado di generare un reddito sufficiente al fine di rispettare i parametri legali: sulla base di siffatto presupposto sarebbe stato necessario rilasciare almeno un permesso di soggiorno per attesa occupazione, per consentire di avviare la nuova attività.
A giudizio della ricorrente gli atti impugnati sarebbero illegittimi per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, e dell’art. 26 del D. Lgs. n. 286 del 1998, per eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per violazione della Circolare del Ministero dell’Interno n. 300 del 2001, del D.P.R. n. 394 del 1999, del D.P.R. n. 334 del 2004 e per difetto di motivazione ex artt. 3 e 21-octies della legge n. 241 del 1990.
Con l’ordinanza n. 1/2014 è stata accolta, per riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.
Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2014, su richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Con l’unica censura di ricorso si assume l’illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto fondato sul livello del reddito riguardante una precedente annualità e senza considerare che, per la peculiare condizione lavorativa della ricorrente, la stessa aveva avviato una attività che, seppure al momento di adozione dell’atto finale, era già in grado di garantire in prospettiva un reddito sufficiente per soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa di settore.
2.1. La doglianza è meritevole di accoglimento.
Da quanto evidenziato in sede di ricorso emerge che, in fase di emanazione dei provvedimenti impugnati, non è stata oggetto di approfondita valutazione la situazione reddituale e lavorativa aggiornata della ricorrente, non essendo stata presa in considerazione la nuova attività lavorativa di estetista, avviata dalla stessa e potenzialmente in grado di garantirle un reddito adeguato per il prossimo futuro.
Ciò si pone in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la pregressa disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento rappresenta solo un termine di raffronto utile e ragionevole, ma di per sé non è idoneo a definire il procedimento, dovendo invece considerasi ulteriori elementi rilevanti, quali ad esempio quelli legati alle possibilità di inserimento lavorativo futuro (cfr., da ultimo, T.A.R. Toscana, II, 26 novembre 2013, n. 1613).
Nel caso di specie, come emerge anche dalla documentazione allegata al ricorso, la ricorrente ha dimostrato di avere concretamente la possibilità di produrre, anche n un futuro molto prossimo, un reddito sufficiente al suo sostentamento e soggiorno nel territorio nazionale.
2.2. Da quanto evidenziato in precedenza emerge la fondatezza della predetta censura, cui consegue l’accoglimento del ricorso e il contestuale annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno impugnato nella presente sede.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, unitamente alla rifusione del contributo unificato sempre in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente FF
Silvia Cattaneo, Primo Referendario
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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