Rinnovo permesso di soggiorno, se lo straniero recupera il passaporto solo in un secondo momento, la procedura va riaperta
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 613/2014 del 28/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 139 volte dal 09/01/2015
Con l’impugnato provvedimento il Questore ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata dal cittadino serbo. Il provvedimento è stato adottato a causa dell’incompletezza della documentazione, in quanto il ricorrente non ha prodotto un passaporto in corso di validità, requisito prescritto per il rilascio del titolo di soggiorno.
Poiché il ricorrente è ora nuovamente in possesso di un passaporto, la procedura di rinnovo deve essere ripristinata. La domanda originariamente presentata rimane valida ma il ricorrente è tenuto a integrare sollecitamente la documentazione prodotta per consentire alla Questura una valutazione aggiornata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2013, proposto da:
Dejan Stancic, rappresentato e difeso dall’avv.to Massimo Gilardoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Corso Vittorio Emanuele II n. 109;
contro
Questura di Cremona, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina n. 6;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI CREMONA IN DATA 4/11/2011, DI ARCHIVIAZIONE DELL’ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Cremona;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento il Questore di Cremona ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata dal cittadino serbo il 27/2/2009. Il provvedimento è stato adottato a causa dell’incompletezza della documentazione, in quanto il ricorrente non ha prodotto un passaporto in corso di validità, requisito prescritto per il rilascio del titolo di soggiorno dall’art. 4 comma 1 del D Lgs. 25/7/1998 n. 286 e dall’art. 9 comma 3 lett. a) del D.P.R. 31/8/1999 n. 394.
Con il ricorso all’esame, il Sig. Stancic Dejan impugna l’atto sfavorevole in epigrafe, deducendo in diritto la violazione degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 286/98, degli artt. 9 e 13 del D.P.R. 394/99 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame.
1. Il Collegio condivide le argomentazioni puntualmente illustrate con l’ordinanza cautelare di accoglimento n. 258, emessa nella Camera di consiglio del 24/5/2013, e ritiene che le stesse meritino di essere confermate in questa sede. In particolare questa Sezione ha statuito quanto segue:
<<2. Il ricorrente afferma che alla data di spedizione per posta dell’istanza di rinnovo (27 febbraio 2009) l’originale del passaporto non era più nella sua disponibilità, in quanto gli sarebbe stato rubato, assieme ad altri documenti e oggetti, ancora in data 5 aprile 2008 all’interno del centro sociale Dordoni di Cremona (come risulta dalla denuncia presentata alla Stazione dei carabinieri di Robecco d’Oglio il 14 aprile 2008). Peraltro il ricorrente è ora in possesso di un nuovo passaporto, rilasciato dalle autorità della Repubblica Serba il 7 giugno 2011.
3. Sulla vicenda si osserva che nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno il possesso del passaporto dello Stato di origine si configura come un adempimento amministrativo sanabile ai sensi dell’art. 5 comma 5 primo periodo del Dlgs. 286/1998. La circostanza del furto consente una certa dilatazione del termine di conclusione della procedura di rinnovo.
4. Poiché il ricorrente è ora nuovamente in possesso di un passaporto, la procedura di rinnovo deve essere ripristinata. La domanda originariamente presentata rimane valida ma il ricorrente è tenuto a integrare sollecitamente la documentazione prodotta per consentire alla Questura una valutazione aggiornata. Il contenuto e i termini di tale integrazione saranno stabiliti dai competenti uffici della Questura. Il ricorrente è inoltre tenuto a indicare immediatamente alla Questura il proprio indirizzo attuale per favorire la rapidità delle comunicazioni e delle notifiche>>.
2. Peraltro la decisione cautelare è stata adempiuta, poiché con nota depositata il 24/7/2013 presso la Segreteria della Sezione la Questura di Cremona ha comunicato l’avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno valido sino al 21/10/2013 per lavoro subordinato / attesa occupazione, per consentire allo stesso di iscriversi al Centro per l’Impiego per la ricerca di un’occupazione lavorativa.
In conclusione il gravame è fondato e merita accoglimento.
L’articolazione della vicenda induce il Collegio a compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa.
3. Tuttavia va dato atto della delibera del 5 marzo 2014, con la quale la Commissione istituita presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ha ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Nelle liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale (art. 9 comma 1 del D.M. 140/2012). Si segnala che già era prevista la riduzione della metà degli importi come determinati ex art. 130 del D.P.R. 115/2002, applicabile nel processo amministrativo così come affermato dalla Corte di Cassazione (sez. VI civile – 18/1/2011 n. 1065). L’onorario deve essere riconosciuto alla luce della relativa semplicità della controversia e dell’obbligo di riduzione al 50% (cfr. per fattispecie analoghe, si vedano le ordinanze collegiali T.A.R. Brescia, sez. II – 15/7/2011 n. 1060; 1/8/2011 n. 1215). Ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 10/3/2014 n. 55 si può prendere a fondamento lo scaglione da 1.100 fino a 5.200 €, considerando i valori (studio controversia 300 €, fase introduttiva 270 €, fase istruttoria 300 €, fase decisoria 500 €, fase cautelare 270 = totale 1.640 €), coerentemente con i connotati della vicenda e con le difese concretamente svolte. Va poi liquidata la somma di 250 € a titolo di rimborso spese forfettarie (pari al 15%). L’ammontare è pari a 1.890 €, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso introduttivo in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Liquida le spese di gratuito patrocinio nella misura indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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