Rinnovo permesso di soggiorno per motivi umanitari, il preavviso di rigetto non è impugnabile e non interrompe il silenzio della Questura sulla domanda
T.A.R. Marche, sent. n. 129/2016 del 19/02/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 226 volte dal 15/02/2017
L’amministrazione, costituitasi in limine litis, ha depositato in giudizio la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, datata 9 febbraio 2016. Seppure in alcuni casi particolari la giurisprudenza ritiene che l’adozione del preavviso di rigetto sia idonea ad interrompere il silenzio-inadempimento, nel caso di specie a tale conclusione non può pervenirsi.
Infatti, da un punto di vista prettamente giuridico, la suddetta conclusione confligge con consolidati principi giurisprudenziali e dottrinali che sono alla base dell’istituto del silenzio-rifiuto (e cioè la necessità che la P.A. adotti comunque un provvedimento espresso - in modo da dare all’interessato la possibilità di impugnare tale atto e tutelare le proprie ragioni sostanziali più di quanto è possibile fare con il ricorso avverso il silenzio - e la ritenuta non impugnabilità del c.d. preavviso di rigetto).
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