La Questura di Genova respingeva l’istanza,poiché la richiedente,iscritta per la decima volta al corso universitario, non aveva completato gli studi nei termini previsti dalla normativa vigente. Il diniego fa applicazione dell’art. 46, comma 4,d.P.R. 1999, n. 394,secondo cui i pds per motivi di studio "non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio".