Rinnovo permesso di soggiorno per motivi di giustizia, è possibile se l'archiviazione del procedimento penale che lo ha giustificato è stata solo parziale
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 878/2013 del 21/11/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 167 volte dal 16/10/2014
L’archiviazione del procedimento penale è stata solo parziale, limitatamente ad alcuni capi, contrariamente a quanto si assume nel provvedimento impugnato. L’impugnato diniego è affetto da travisamento dei presupposti. Il ricorso va accolto affinché l’Amministrazione completi istruttoria verificando se permangono le esigenze di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di giustizia rilasciato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2013, proposto da:
Tarik Ennaji, rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Questore della Provincia di Ancona (AN) in data 18.09.2013 con cui si rigetta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di giustizia e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Sulla base della documentazione allegata al ricorso, emergere che l’archiviazione del procedimento penale n. 514/2012 sia stata solo parziale, ovvero limitatamente ai Capi A) e B), contrariamente a quanto si assume nel provvedimento impugnato riguardo alla integrale definizione del procedimento in oggetto.
L’impugnato diniego è quindi affetto da travisamento dei presupposti.
Il ricorso va pertanto accolto affinché l’Amministrazione completi istruttoria verificando se permangono le esigenze di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di giustizia rilasciato a seguito dell’ordinanza cautelare n. 94/2012 adottata nel ricorso n. 933/2011.
Le spese possono essere tuttavia compensate stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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