Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo - ricettazione non automaticamente ostativa, se non contemperata con l'esistenza di vincoli familiari
T.A.R. Campania, sezione sesta, sent. n. 1737/2015 del 25/02/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 114 volte dal 31/12/2015
L’Amministrazione intimata, oltre a considerare la sentenza di condanna pronunciata a carico del ricorrente per violazione degli art. 474, 517, e 648 cp non avrebbe svolto alcuna valutazione in ordine alla «natura» e alla «effettività dei vincoli familiari», in violazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale.
Nell’ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 202 del 18.7.2013).
---------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5035 del 2014, proposto da:
Zhuocun Weng, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Valentino, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. Campania essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
contro
Ministero dell'Interno (Questura di Caserta) in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato.
per l'annullamento del decreto cat.a12.Imm/2014/prot. nr. 121 del 19.3.14 notificato il 25.6.2014 con il quale il Questore di Caserta ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento prot. n. 121 del 19 marzo 2014, in questa sede impugnato, il Questore di Caserta ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in ragione delle sussistenza di una condanna a carico del ricorrente per violazione degli artt. 474, 517 e 648 c.p. ritenuta ostativa ai fini del richiesto permesso di soggiorno.
A sostegno del proposto ricorso si deduce:
- violazione dell’art. 26, co. 7 del d. lgs. 286/98 trattandosi di fatti penali risalenti al 2010, mancando, quindi, l’attualità della pericolosità;
- violazione degli artt. 28 e 31 del d. lgs 286/1998 per non aver considerato l’amministrazione che l’intero nucleo familiare del ricorrente vive in Italia ed è perfettamente integrato;
- violazione dell’art. 32 Cost. e dell’art. 35 del d. lgs. 286/1998.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente affermando l’infondatezza del proposto ricorso.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto siccome fondato.
Il Collegio espone, preliminarmente, che non intende discostarsi dai principi già affermati nell’ordinanza n. 1816 pronunciata in data 5 novembre 2014, relativa al presente giudizio e con la quale è stata accolta la domanda cautelare proposta.
Il ricorrente espone in ricorso di risiedere nel Comune di San Prisco con il suo nucleo familiare (come da stato di famiglia allegato) e che nel provvedimento impugnato mancherebbe, a fronte della asserita ostatività dei reati commessi, ogni valutazione in merito ai suoi legami familiari.
L’Amministrazione intimata, infatti, oltre a considerare la sentenza di condanna del 10 aprile 2013 del Tribunale di S Maria C.V. pronunciata a carico del ricorrente per violazione degli art. 474, 517, e 648 cp non avrebbe svolto alcuna valutazione in ordine alla «natura» e alla «effettività dei vincoli familiari», in violazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale secondo cui la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell’ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 202 del 18.7.2013).
La Corte Costituzionale, con la citata sentenza del 2013, ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato.
In ragione della richiamata pronuncia la valutazione sui legami familiari del ricorrente non poteva essere omessa tenuto conto che egli risiede in Italia con il coniuge e tre figli minori.
La descritta omessa valutazione dei legami familiari e della durata del soggiorno del ricorrente integra l’assorbente vizio di difetto di motivazione del provvedimento impugnato secondo un indirizzo già espresso da questa sezione (cfr. TAR Campania - Napoli, VI Sezione n. 2630 del 5.6.2012), in conformità di un diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui è necessario porre in ragionata comparazione le esigenze di pubblica sicurezza e di prevenzione dei reati (tenendo conto anche della maggiore o minore gravità dei precedenti penali e delle altre misure di polizia eventualmente adottate nei confronti dell’interessato) con la doverosa tutela della famiglia formatasi sul territorio nazionale (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sezione III, n. 2576 del 13.5.2012; n. 2309 del 24.4.2013; n. 6241 del 24.11.2011; T.A.R. Roma Lazio n.7206/2011).
In ragione delle divisate carenze strutturali del provvedimento impugnato, non resta al Collegio che ritenere fondato il ricorso proposto e in conseguenza, disporre l’annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione nel rispetto di quanto fin qui argomentato e concluso.
Avuto riguardo alle ragioni dell’accoglimento, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Maiello, Presidente FF
Paola Palmarini, Primo Referendario
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Francesco Lombardini
Avv. Francesco Lombardini - Studio Legale Cesena | Immigrazione | Penale | Civile - Cesena, FC
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
No alla ripresa della prima domanda di asilo verso la Bulgaria, che non garantisce i diritti fondamentali dei richiedent...
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il reddito percepito in nero è utile per raggiungere il requisito del livello reddituale
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Per avere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, non occorre dimostrare di avere ottenuto un reddito
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Le dichiarazioni contraddittorie del datore di lavoro non bastano per il rigetto della regolarizzazione del lavoratore
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Rinnovo permesso, diniego per insufficienza dei redditi: non può dipendere dal fatto che il datore di lavoro non paga i ...
[New]
Letto 0 volte dal 05/03/2024