La tardività della domanda di rinnovo non costituisce sufficiente ragione di rigetto. La giurisprudenza amministrativa, con orientamento condivisibile, ha chiarito che - in mancanza di un'espressa sanzione stabilita dal legislatore - il termine non ha natura perentoria ma sollecitatoria, così per quello previsto ex art. 5, comma 4, D.Lgs. 286/98, che non contempla alcuna conseguenza sanzionatoria.