Rinnovo permesso di soggiorno, il reddito non va valutato in rapporto all'assegno sociale
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 1218/2014 del 27/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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In virtù della documentazione prodotta in udienza, il ricorrente ha dimostrato di aver sempre lavorato con imprese che hanno provveduto anche al versamento dei contributi previdenziali. Ovviamente trattandosi di lavoro agricolo, esso è caratterizzato da una naturale stagionalità cosicché i periodi lavorativi sono intervallati da altri in cui manca un’occupazione.
In conclusione il ricorrente ha dimostrato di lavorare con continuità e di percepire un reddito che gli consente il proprio sostentamento nel territorio nazionale, ragion per cui non si vede per quale ragione debba essergli negato il rinnovo del permesso di soggiorno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2014, proposto da:
Banares Muhammad, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cipolla, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Quadruccio in Bologna, Via IV Novembre 7;
contro
Ministero dell'Interno; Questura di Bologna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
della decisione con la quale la Questura di Bologna, in data 26.06.13 rigettava la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - attesa occupazione presentato dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza del requisito reddituale e di un contratto di lavoro in essere.
A tal fine faceva presente di essere un lavoratore agricolo che durante l’anno fruiva di vari contratti a tempo determinato secondo le esigenze stagionali delle imprese agricole per cui aveva lavorato.
Il primo motivo di ricorso contesta il fatto che il ricorrente non avrebbe dato prova dei redditi percepiti mediante certificazione dell’INPS ed in tal senso sottolinea come il precedente di questo TAR, citato nel provvedimento, per il quale le attestazioni dell’INPS avrebbero maggior valore probatorio rispetto a buste paga e modelli CUD che potrebbero essere stati creati al solo fine di attestare un reddito in realtà insussistente, non potessero applicarsi al suo caso.
Inoltre deduce come i limiti di reddito correlati all’assegno sociale INPS, siano un limite previsto per l’ottenimento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e per il ricongiungimento familiare, ma non per motivi di lavoro.
Il secondo motivo è in realtà la richiesta di sollevare un incidente di costituzionalità relativamente alla modifica all’art. 22, comma 11 D.lgs. 286/1998, apportata con l’art. 4, comma 30, L. 92/2012 laddove richieda che al termine del periodo di sei mesi per il permesso per attesa occupazione si applicano i limiti reddituali previsti per il ricongiungimento familiare.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e ciò consente di non affrontare la questione di costituzionalità che è stata prospettata dal ricorrente.
In virtù della documentazione prodotta in udienza, il ricorrente ha dimostrato di aver sempre lavorato con imprese che hanno provveduto anche al versamento dei contributi previdenziali.
Ovviamente trattandosi di lavoro agricolo, esso è caratterizzato da una naturale stagionalità cosicché i periodi lavorativi sono intervallati da altri in cui manca un’occupazione.
Dalla stessa documentazione si rileva che nel corso del 2013 il reddito conseguito sia stato pari a € 6.331,41 e quindi superiore all’assegno sociale, nonostante, come correttamente dedotto dal ricorrente tale limite non sia stato indicato come cogente per il rinnovo del permesso di lavoro.
In conclusione il ricorrente ha dimostrato di lavorare con continuità e di percepire un reddito che gli consente il proprio sostentamento nel territorio nazionale, ragion per cui non si vede per quale ragione debba essergli negato il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il provvedimento va, pertanto, annullato affinchè l’amministrazione provveda ad un riesame della situazione anche alla luce della documentazione prodotta in udienza e possa compiere le sue valutazioni tenendo anche conto del regime particolare dei lavoratori agricoli e della possibilità di ottenere sussidi di disoccupazione nei periodi di inattività.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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