E’ illegittimo il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, per mancata dimostrazione, da parte dello straniero, del possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento. Il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del relativo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Detto requisito, in base al principio tempus regit actum, deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento di rinnovo, non potendo assumere rilevanza mutamenti delle condizioni economiche dello straniero successivi a tale data. Nel caso di specie, pertanto, la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto verificare l’attuale esistenza o meno, in capo al ricorrente, del requisito reddituale, prendendo perciò a riferimento, anche in base all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, la condizione dell’interessato al tempo dell’adozione del provvedimento sull’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno: epoca in cui – per quanto è dato desumere dalla documentazione inviata dallo straniero all’Amministrazione – quest’ultimo aveva intrapreso, insieme al fratello, una regolare attività lavorativa.