Rinnovo permesso: condanna penale non ostativa se vi sono legami familiari
TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 394/2014 del 06/02/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 193 volte dal 27/03/2014
Il decreto legislativo n. 5/2007 ha introdotto una ipotesi derogatoria, che si riferisce allo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare: in tale ipotesi le condanne penali non hanno rilevanza ostativa assoluta e l’autorità di polizia deve valutare, oltre alle condanne, la durata del soggiorno e i legami familiari.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2627 del 2012, proposto da:
Flores Rafael Ibarra, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Egidi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Pisacane n.10;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n 786/12 Imm del 28.08.2012 emesso dal Questore della Provincia di Milano, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 28 agosto 2012 l’amministrazione resistente ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente, in quanto lo stesso era stato condannato per un reato annoverato dalla legge tra quelli ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ricorrente ha impugnato il predetto decreto, deducendone l’illegittimità, perché l’amministrazione avrebbe ritenuto automaticamente ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno la sussistenza di una condanna a carico dello straniero, senza verificare la pericolosità in concreto e la sussistenza della situazione familiare.
Lo straniero ha chiesto, quindi, in via preliminare, la sospensione del provvedimento impugnato e, in via definitiva, l’annullamento dello stesso.
L’amministrazione si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza emessa il 22 febbraio 2013, questo Collegio sospendeva il provvedimento impugnato e rinviava il giudizio alla pubblica udienza del 28 novembre 2013, nell’ambito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è fondato.
L’amministrazione ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché il ricorrente è stato condannato, in data 17.07.2008, dal Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, n. 2 e 7 c.p., senza operare alcuna valutazione sulla pericolosità in concreto dello straniero e senza considerare la situazione familiare dello stesso. Il provvedimento impugnato richiama l’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, che prevede il divieto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno quale conseguenza automatica e tassativa delle condanne penali per taluni tipi di reato, tra cui rientra anche quella per cui è stato condannato il ricorrente, ma il decreto legislativo n. 5/2007 ha introdotto una ipotesi derogatoria al regime di tassatività, modificando in tal senso l'art. 5, comma 5, del t.u. L'ipotesi derogatoria si riferisce allo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero sia esso stesso familiare ricongiunto. In tale ipotesi le condanne penali hanno ugualmente una rilevanza ostativa, ma non assoluta: è rimessa infatti alla discrezione dell'autorità di p.s. una valutazione complessiva che tenga conto, oltre che del pregiudizio derivante dalla condanna penale, anche di altri fattori quali la lunga durata del soggiorno pregresso, i legami familiari e via dicendo.
Questo Collegio condivide quell’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha ripetutamente fatto propria una interpretazione estensiva del d.lgs. n. 5/2007, osservando che oggetto della sua tutela non è il ricongiungimento inteso come evento burocratico, bensì l'unità del nucleo familiare che ne risulta, essendo ragionevole accordare la stessa tutela anche al nucleo familiare che si trova già riunito ab origine, o comunque si è riunito senza bisogno dell'apposita procedura, sempre che la sua composizione corrisponda a quella che, dandosene la necessità, legittimerebbe la formale domanda di ricongiungimento (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 05 settembre 2012, n. 4713).
Nel caso di specie, il ricorrente è sposato con Enoki Cruz Dadnia (cfr., doc.4) ed è padre di un figlio nato il 20.10.2011 e, quindi, ai sensi dell’art. 29, co. 1, lett. b) del d.lgs. 286/1998, la sua posizione corrisponde a quella che legittimerebbe la formale domanda di ricongiungimento familiare.
Ne deriva, pertanto, che il provvedimento impugnato risulta illegittimo per difetto di motivazione, perché l’amministrazione non ha tenuto conto, nel rigettare l’istanza proposta dallo straniero, della situazione familiare indicata.
Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario
Maurizio Santise, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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