E’ fondato l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, va annullato il provvedimento di rifiuto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, assunto sulla base di una sentenza di condanna per tentato furto aggravato. Non sembra dubbio che, nel caso in esame (ricorrente entrato da piccolissimo in Italia e qui da sempre convivente con l’intero nucleo familiare), sussistessero i presupposti affinché la sua posizione venisse valutata non in base al semplice automatismo, in relazione alla condanna penale riportata a suo tempo, bensì discrezionalmente ed in una prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi, ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 286/1998. Ciò, in linea con la giurisprudenza di questa Sezione che è ormai orientata ad interpretare la predetta disposizione normativa, nel senso che la particolare considerazione che, in base all’ordinamento, spetta a chi abbia usufruito quale parte attiva o passiva di un ricongiungimento familiare, va logicamente estesa anche in favore dello straniero che abbia analoghe relazioni familiari ma non abbia avuto bisogno di esperire la procedura di ricongiungimento in quanto il nucleo familiare si trovi già unito ab origine o comunque si sia formato senza necessità di apposito procedimento.