Rinnovo pds - necessari controlli con ispettorato lavoro, per la verifica dei mezzi di sussistenza
TAR Lombardia, sez. IV, ord. n. 475/2014 del 03/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 93 volte dal 16/04/2014
La mera consultazione della banca dati dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate non è idonea a rivelare l’indisponibilità di mezzi di sussistenza in capo al lavoratore ricorrente, dovendo la p.a. verificare, anche attraverso i competenti uffici dell’Ispettorato del lavoro, se sia stata o meno resa dal ricorrente una prestazione lavorativa a favore della predetta società.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2014, proposto da:
- Mhamed Jrad, rappresentato e difeso dagli avv. Sonia Mesiti e Stanislao Giovanni Maria Iandolo, con domicilio eletto presso Stanislao Giovanni Maria Iandolo in Milano, Galleria del Corso, 1;
contro
- Ministero dell'Interno (per la Questura di Milano), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del Questore di MILANO del 04.11.2013 (rif. 14200/13/Imm., ID 820835), notificato all'esponente in data 21.11.2013, con cui si decretava il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 23.01.2013, ed avverso gli atti ad esso connessi, antecedenti e susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che, all’esito dell’istruttoria disposta con ordinanza n. 278/2014, è emerso che gli unici accertamenti effettuati dall’amministrazione per verificare la sussistenza dell’attività lavorativa svolta dall’istante presso la ditta Quattro srl di Lesa, sono consistiti nella consultazione della banca dati dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate;
Ritenuto, tuttavia, che tale attività istruttoria non sia idonea a rivelare l’indisponibilità di mezzi di sussistenza in capo al lavoratore ricorrente, dovendo la p.a. verificare, anche attraverso i competenti uffici dell’Ispettorato del lavoro, se sia stata o meno resa dal ricorrente una prestazione lavorativa a favore della predetta società, come parrebbe documentato dalle buste-paga allegate in atti;
Ritenuto, infatti, che solo attraverso una più penetrante attività di accertamento è possibile scongiurare il fenomeno dell’”evasione fiscale” che, ben stigmatizzato dalla resistente nel proprio provvedimento di rigetto, non sembra, tuttavia, addebitabile a carico del lavoratore;
Ritenuto, infine, apprezzabile il periculum in mora paventato dall’esponente in conseguenza della perdurante efficacia del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19.12.2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario
Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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