La mera consultazione della banca dati dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate non è idonea a rivelare l’indisponibilità di mezzi di sussistenza in capo al lavoratore ricorrente, dovendo la p.a. verificare, anche attraverso i competenti uffici dell’Ispettorato del lavoro, se sia stata o meno resa dal ricorrente una prestazione lavorativa a favore della predetta società.