È illegittimo il provvedimento di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente per motivi di studio, motivato con riferimento alla circostanza che il corso di studi seguito dallo stesso è diverso da quello per il quale egli aveva ottenuto il visto d’ingresso. La legittima permanenza dello straniero sul territorio italiano non implica la necessaria identità tra il corso di studio ambito al tempo dell’ottenimento del visto di ingresso e quello poi concretamente intrapreso, essendo anzi la fungibilità tra i diversi corsi di studio confermata dall’art. 39 del D.Lgs. n. 286/1998, in tema di accesso ai corsi delle università, il quale prevede la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso nel territorio nazionale.