Rinnovo pds lavoro stagionale:è possibile,in caso di plurimi rapporti di lavoro,dopo la scadenza del primo rapporto,senza necessità di rientro nel proprio Paese
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 663/2014 del 19/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 75 volte dal 20/02/2015
L'autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi.
In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.
------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2013, proposto da:
Rahman Arifur, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Di Ruggero, Raffaele Napolitano, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Di Ruggero in Ancona, corso Mazzini 148;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliataria in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, è stato impugnato il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 19 giugno 2014, sentiti i difensori delle parti, come specificato nel verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
DIRITTO
Il ricorso é fondato.
Ai sensi dell’art. 17 del d.l. n° 5/2012, convertito in legge n° 35/2012, l'autorizzazione al lavoro stagionale ((di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed e' rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non può ritenersi adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno in applicazione del summenzionato art. 17 del d.l. n° 5/2012, convertito in legge n° 35/2012.
Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere accolto.
Le spese del giudizio possono essere compensate, per i principi di cui in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
No alla ripresa della prima domanda di asilo verso la Bulgaria, che non garantisce i diritti fondamentali dei richiedent...
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il reddito percepito in nero è utile per raggiungere il requisito del livello reddituale
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Per avere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, non occorre dimostrare di avere ottenuto un reddito
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Le dichiarazioni contraddittorie del datore di lavoro non bastano per il rigetto della regolarizzazione del lavoratore
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Rinnovo permesso, diniego per insufficienza dei redditi: non può dipendere dal fatto che il datore di lavoro non paga i ...
[New]
Letto 0 volte dal 05/03/2024