Rilascio p.d.s., commissione di reati anche risalenti nel tempo preclude accoglimento della domanda, a meno che straniero dimostri di aver cambiato vita
T.A.R. Lazio, sezione prima, sent. n. 6/2015 del 20/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 111 volte dal 15/07/2016
Recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ( VI, n. 113 del 16 febbraio 2010) ha affermato, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata, che in sede di rilascio del permesso di soggiorno debba essere effettuata la valutazione di pericolosità sociale.
Facendo applicazione dei suddetti principi normativi e giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi che il ricorrente ha effettivamente documentato le viste circostanze e che pertanto l’amministrazione avrebbe dovuto considerare nell’effettuare la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente, al fine di verificare se non sia possibile da tali elementi trarre la conclusione che egli abbia effettivamente smesso di delinquere dal periodo a cui si riferisce l’ultima condanna (1997) e che non sia più pericoloso per la società.
-------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2008, proposto da: Roland Mitrushi, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta De Angelis, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, viale dello Statuto, 24;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Latina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Latina prot. n. 603/2008 del 28 febbraio 2008 con il quale veniva rigettata l'istanza del ricorrente tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrzioni intimate.:
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, l’istante, cittadino extracomunitario di nazionalità albanese, impugna il provvedimento con cui la Questura di Latina ha respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per la presenza di precedenti penali per i reati contro la persona.
Oltre che per false generalità fornite nel corso della sua permanenza nel territorio nazionale.
Il provvedimento motiva pertanto il diniego di rilascio ritenendo che le predette condanna a carico dello straniero rappresenterebbero un motivo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 del d.Lgs n. 286/98.
Il ricorrente, nell’atto di ricorso, espone:
- di essere titolare di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art.. 24 del d.Lgs n. 286/98, rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Latina in data 29.1.2007;
- che le condanne da lui riportate, menzionate nel provvedimento impugnato, si riferiscono tutte a fatti risalenti nel tempo commessi fino al 1997, come confermato dalle sentenze di condanna rispettivamente del 1996 e del 1998.
- che da allora egli ha cambiato vita, avendo dimostrato di possedere i mezzi necessari per una esistenza libera e dignitosa nel nostro Paese svolgendo le mansioni di operaio agricolo ed avere fissa dimora.
Tanto premesso, il ricorrente deduce vari motivi di impugnazione per violazione di legge ed eccesso di potere.
L’amministrazione dell’interno si è costituita mediante Avvocatura dello Stato.
L’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame con ordinanza del 26.7.2008, con ordinanza n. 436.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto esso deve essere accolto.
Il ricorrente deduce, anzitutto, l’erronea interpretazione e scorretta applicazione dell’art. 5, commi 5 e 6 del d.lgs. 286/98, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto tener conto, considerato il tempo trascorso, degli elementi sopravvenuti alla commissione dei reati menzionati nel provvedimento, dai quali si deduce che il ricorrente ha cambiato vita, essendo ora socialmente inserito e svolgendo regolari rapporti di lavoro come operaio agricolo.
La censura è fondata.
Dagli atti di causa risulta che le condanne ascritte al ricorrente riguardano fatti commessi nell’arco di tempo dal 1996 al 1997.
L’interessato ha, poi, documentato di aver svolto negli ultimi anni attività lavorative regolari, che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare nell’ambito del giudizio di pericolosità effettuato nei suoi confronti.
Recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ( VI, n. 113 del 16 febbraio 2010) ha infatti affermato, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata, che in sede di rilascio del permesso di soggiorno debba essere effettuata la valutazione di pericolosità sociale.
Questa giurisprudenza, tuttavia, non ha mancato di specificare che per gli altri stranieri, richiedenti rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, il combinato disposto degli articoli 4, comma 3 e 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/98 postula un effetto preclusivo di determinate sentenze di condanna, che solo in via eccezionale - e, deve ritenersi, su specifica e documentata richiesta del soggetto interessato - possono richiedere una più approfondita valutazione, circa l'attuale assenza di pericolosità e la positiva integrazione nel tessuto sociale dello straniero interessato. (Consiglio Stato sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4907).
Facendo applicazione dei suddetti principi normativi e giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi che il ricorrente ha effettivamente documentato le viste circostanze e che pertanto l’amministrazione avrebbe dovuto considerare nell’effettuare la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente, al fine di verificare se non sia possibile da tali elementi trarre la conclusione che egli abbia effettivamente smesso di delinquere dal periodo a cui si riferisce l’ultima condanna (1997) e che non sia più pericoloso per la società.
Si tenga, da ultimo, presente – in relazione alla ordinanza 24.4.2013, n. 2166 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso al ricorrente la riabilitazione – che è consolidato il principio in base al quale la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa, pur non operando automaticamente, supera la presunzione di pericolosità sociale, che la legge attribuisce alle condanne c.d. ostative e quindi richiede necessariamente un riesame da parte delle competenti autorità sulla base della mutata situazione e di un diverso parametro costituito dall'effettivo e attuale grado di pericolosità sociale del soggetto interessato (Consiglio di Stato sez. III 27/02/2014, n. 910).
In conclusione, per tutte queste ragioni il ricorso va accolto.
Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi attesa la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Davide Soricelli, Presidente FF
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
No alla ripresa della prima domanda di asilo verso la Bulgaria, che non garantisce i diritti fondamentali dei richiedent...
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il reddito percepito in nero è utile per raggiungere il requisito del livello reddituale
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Per avere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, non occorre dimostrare di avere ottenuto un reddito
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Le dichiarazioni contraddittorie del datore di lavoro non bastano per il rigetto della regolarizzazione del lavoratore
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Rinnovo permesso, diniego per insufficienza dei redditi: non può dipendere dal fatto che il datore di lavoro non paga i ...
Letto 0 volte dal 05/03/2024