Ricongiungimento familiare: è competente il Tribunale ordinario
TAR LAZIO, sentenza del 15 marzo 2017, n. 3599
Avv. Antonella Pedone
di Guidonia Montecelio, RM
Letto 769 volte dal 17/03/2017
In materia di diritto all'unità familiare, i provvedimenti dell'Autorità amministrativa (quali ad esempio il diniego del visto per ricongiungimento familiare, o il diniego del nulla osta o del permesso di soggiorno per motivi familiari) devono essere impugnati dinanzi al Giudice ordinario e non dinanzi al TAR.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2017, proposto da:
Loris Silvestri, Blerim Prenku, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Migliorati, con domicilio ex lege presso la segreteria del Tar Lazio, Roma;
contro
Ambasciata D'Italia in Kosovo, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione, del diniego di visto d'ingresso in Italia del Sig. PRENKU BLERIM , quale marito di cittadina italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il provvedimento di rigetto dell’istanza di visto di ingresso emesso dall’Ambasciata d’Italia in Kosovo in data 16.11.2016.
Si è costituito in giudizio il Ministero degli Affari Esteri depositando memoria e documenti, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 30, co. 6, d.lgs. n. 286/98 e 737 cpc, e deducendo, comunque, l’infondatezza del ricorso.
Conformemente all’indirizzo della Sezione (v., da ultimo, sent. 12 settembre 2016, n. 9683 e sent. 13 maggio 2016, n. 5671, e giurisp. richiamata, cui si rinvia ex art. 88, co. 2, lett. d, c.p.a.), il Collegio ritiene che la controversia esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo in quanto concerne un diniego di visto per ricongiungimento familiare.
Dirimente in tal senso è l’art. 30, co. 6, d.lgs. n. 286/98, a tenore del quale “Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Antonino Masaracchia, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Maria Grazia Vivarelli
Giampiero Lo Presti
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