Revoca permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, non ci sono i presupposti se l'assenza dell'Italia è stata inferiore a 12 mesi consecutivi
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 665/2013 del 12/09/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 225 volte dal 24/10/2014
Il suddetto provvedimento di revoca veniva adottato a causa della presunta assenza del ricorrente dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi ex art. 9, VII° comma, lett. d), D. Lgs 286/1998. Dagli accertamenti esperiti emergeva che lo straniero aveva lasciato il territorio dello Stato con il proprio nucleo familiare sin dall'anno 2010 senza più farvi ritorno.
L'art. 9 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione, che disciplina il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, al comma 7, elenca le fattispecie che conducono alla revoca del titolo e tra queste, alla lettera d), è previsto il caso di "assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi".
Il ricorrente ha documentato, depositando le fotocopie del passaporto con gli ingressi e le uscite dal Territorio UE, che non vi è stata alcuna assenza dal territorio dell’UE per un periodo superiore ai 12 mesi, ma solo dei frequenti viaggio nel paese d’origine e in altri paesi del’Unione.
Inoltre, il ricorrente afferma che, a partire dal 14.12.2011 non ha più lasciato il territorio dell'Unione Europea, e di essere stato depennato dall'elenco della popolazione residente nel Comune soltanto in data 06.11.2012.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2013, proposto da:
Abdelaziz Larhouasli, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Pastore, con domicilio eletto presso Alberto Avitabile in Ancona, v.le della Vittoria, 7;
contro
Questura Di Ancona, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento del 19.12.2011, notificato in data 30.5.2013, con il quale il Questore competente ha revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. B344691 rinnovato dalla Questura di Ancona al Sig. Larhouasli Abdelaziz in data 29.6.2006 ovvero di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura Di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Espone il ricorrente:
- che, con provvedimento del 19.12.2011 notificato in data 30.05.2013, il Questore competente revocava il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. 8344691 rinnovato dalla Questura di Ancona al Sig. Larhouasli Abdelaziz in data 29.6.2006;
- che, il suddetto provvedimento veniva adottato a causa della presunta assenza del ricorrente dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi ex art. 9, VII° comma, lett. d), D. Lgs 286/1998;
- dagli accertamenti esperiti emergeva che lo Straniero aveva lasciato il territorio dello Stato con il proprio nucleo familiare sin dall'anno 2010 senza più farvi ritorno;
-in data 13.5.2013, veniva rilasciato in favore del Ricorrente il permesso di soggiorno per attesa occupazione n. 104362566, valido fino al 13.06.2014.
Il ricorrente impugna il citato provvedimento di revoca, lamentando la mancata traduzione dello stesso in una lingua conosciuta e documentando che lo stesso non ha mai lasciato il territorio dell’Unione Europea per più di 12 mesi.
Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
Data la sussistenza dei requisiti per la definizione del ricorso in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 104/2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione nella Camera di Consiglio del 12.9.2013.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 9 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione, che disciplina il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, al comma 7, elenca le fattispecie che conducono alla revoca del titolo e tra queste, alla lettera d), è previsto il caso di "assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi".
Il ricorrente ha documentato, depositando le fotocopie del passaporto con gli ingressi e le uscite dal Territorio UE a partire dal 7.6.2010, che non vi è stata alcuna assenza dal territorio dell’UE per un periodo superiore ai 12 mesi, ma solo dei frequenti viaggio nel paese d’origine e in altri paesi del’Unione.
Inoltre, il ricorrente afferma che, a partire dal 14.12.2011 non ha più lasciato il territorio dell'Unione Europea, e di essere stato depennato dall'elenco della popolazione residente nel Comune di Arcevia soltanto in data 06.11.2012.
Dalla documentazione depositata dal ricorrente, salvo ulteriori indagini da parte della Questura, emergono forti dubbi sulla sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 9 d.lgs 286/98, dato che il ricorrente, nel periodo in cui è stato considerato assente dal territorio dell’Unione, vi ha più volte fatto ritorno.
Non è rilevante che il ricorrente abbia presentato la documentazione solo unitamente al ricorso in quanto, ovviamente, la legittimità del provvedimento impugnato non può che essere legata alla presenza dei presupposti di fatto della sua emanazione, che appaiono mancare (salva ovviamente ogni possibile indagine dell’Amministrazione sulla veridicità della documentazione presentata).
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salva ogni indagine dell’amministrazione sull’attendibilità della documentazione presentata dal ricorrente.
Le spese possono essere compensate, considerato anche che il ricorrente è risultato irreperibile per l’Amministrazione e non ha fornito, prima del ricorso, apporti documentali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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