Revoca permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, la condanna non ostacola automaticamente
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 80/2015 del 27/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La giurisprudenza ha da tempo affermato il principio della non automaticità ostativa di precedente condanna, in particolare in caso non di primo rilascio ma di revoca del titolo di soggiorno potiore costituito dal permesso di soggiorno ex art.9 T.U. n.286/98.
Ne deriva la mancanza dei necessari presupposti per le conclusioni che il provvedimento trae a integrare quelle ulteriori (rispetto al mero “automatismo ostativo”) “valutazioni discrezionali che l'ordinamento ritiene doverose in presenza di situazioni che meritino tutela speciale (lunga durata del soggiorno, relazioni familiari, etc.)”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2014, proposto da:
Aghai Agbu, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mantovan, con domicilio eletto presso Francesca Mantovan in Venezia, San Polo, 1543;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Padova;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Padova prot. Cat. A.12/2014/Imm.ME 2849 del 5/4/2014 e notificato il 10/10/2014, con il quale viene disposta la revoca della carta di soggiorno n. P739362 al ricorrente ed il contestuale rigetto dell'istanza di aggiornamento della medesima, con il formale invito ad abbandonare il territorio italiano entro il termine di 15 giorni lavorativi e con l'avvertenza che in difetto, si procederà alla sua espulsione dall'Italia, a norma dell'art. 13 del d.lgs. 13 del D.Lgs. n. 286/98;
della comunicazione dirigenziale di avvio del procedimento Cat. A12/2014/ME del 20/2/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il ricorso;
ritenuto quanto segue:
la giurisprudenza ha da tempo affermato il principio della non automaticità ostativa di precedente condanna, in particolare in caso non di primo rilascio ma di revoca del titolo di soggiorno potiore costituito dal permesso di soggiorno ex art.9 T.U. n.286/98.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta dimostrata la insufficienza della motivazione del provvedimento e della relativa istruttoria, sia in ordine alla revoca del permesso di soggiorno per la mancata applicazione del terzo periodo del comma 4, del citato art. 9 , sia in ordine ai profili di fatto e di diritto relativi alla situazione familiare (v. da 7.6. a 7.9.). Ne deriva la mancanza dei necessari presupposti per le conclusioni che il provvedimento trae a integrare quelle ulteriori (rispetto al mero “automatismo ostativo”) “valutazioni discrezionali che l'ordinamento ritiene doverose in presenza di situazioni che meritino tutela speciale (lunga durata del soggiorno, relazioni familiari, etc.)”. Deve invece osservarsi che, in mancanza dei necessari presupposti, proprio le considerazioni finali del provvedimento, pur apprezzabili per la intenzione che manifestano, non riescono a realizzarla: da un lato cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato considerando la lunga durata del soggiorno o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilità del soggetto in questione per il compimento del reato di cui all’unica condanna penale, che costituisce anche l’unico oggetto di cui si tratta, il che, se non è del tutto infondato in tesi, deve puntualmente essere verificato nelle singole ipotesi concrete; dall’altro si limitano a dedurre dalla gravità del “singolo fatto-reato” l’allarme sociale e ne traggono apoditticamente l’asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico su quelli alla conservazione dell’unità del nucleo familiare. In tal modo, specie nel caso in cui ci si trovi di fronte a un'unica condanna e non ad una pluralità di episodi, la pericolosità sociale non è desunta dalla condotta effettivamente tenuta in occasione del reato o dalla complessiva condotta e dalle condizioni di vita, ma affermata aprioristicamente e in modo astratto sulla base della sola tipologia di reato individuata dalla sola condanna penale riportata, con surrettizia reintroduzione di quell'automatismo, che è escluso dalle disposizioni dell'art. 9, comma 4, (per la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo) e dell’ art. 4, comma 3, ultimo periodo insieme all’art. 5, comma 5, secondo periodo, (per i casi di ricongiungimento familiare o le situazioni familiari ad essi assimilabili),( cfr. in termini, Cons st, sez.III, n.4586/2014).
Il ricorrente, infatti, dopo la condanna, ha avviato la ditta Aghbu Art Gallery, ove dipinge ed espone i suoi quadri, sicchè risulta indimostrata l’affermazione secondo cui il ricorrente vivrebbe in tutto o in parte dei proventi dell’attività illecita, collegata alla condanna – unica in 18 anni di permanenza sul territorio nazionale.
Peraltro la formulazione della disposizione appare tutt’altro che perspicua, anzi erronea in termini di logica giuridica e tecnica legislativa, laddove si limita a disporre la revoca - comma 7- “quando mancano o vengono a mancare i requisiti di cui al comma 4”, vale a dire le condizioni – come le condanne- che impediscono il rilascio, senza il necessario coordinamento con il comma 1, ( e 2 bis, che costituendo un requisito sarebbe dovuto essere più esattamente collocato al comma 1 stesso ), da leggersi come se implicitamente contenesse l’inciso “salva l’applicazione del comma 4”.
Ma tale essendo il tenore della disposizione, è fondato l’assunto secondo cui il venir meno del requisito reddituale non comporta la revoca del titolo potiore, non essendo espressamente previsto tra le ipotesi di cui al comma 7.
Resta beninteso la norma di chiusura di cui al comma 10, la cui ipotesi, tuttavia, presuppone una motivazione rinforzata, nella specie insussistente e non derivabile dalla condanna per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, atteso il ruolo di mero corriere (cfr. la sentenza di condanna), il che in sé non sarebbe sufficiente, altrettanto beninteso, a escludere la pericolosità sociale ove dimostrabile da altri elementi.
Il ricorso deve dunque essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese, attesa la incerta formulazione della disposizione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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