Revoca permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo: discriminatorio non prevedere che assenza da Italia giustificabile da gravi e comprovati motivi
Corte Appello Milano, sez. V, sentenza 23.01.2014 n. 1268
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 118 volte dal 03/04/2014
Si suggerisce una diversa interpretazione che consenta anche a chi già possieda il permesso SLP (e di cui si proponga di disporre la revoca) la possibilità di dimostrare che la sua assenza dall'Italia è stata determinata da gravi e comprovati motivi. La Corte accede a tale interpretazione, che evita di trattare in maniera diversa situazioni che non presentano differenze significative.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.sa Bianca LA MONICA PRESIDENTE
dott. Ilio POPPA CONSIGLIERE
dott.ssa Flavia TUIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello, promosso con atto di citazione notificato l'11 marzo 2013
da
HAIMANOT ZEKARIAS OKBAZGHI, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Michele Spadaro con studio in Milano via Gardone 8, presso il quale ha eletto domicilio
APPELLANTE
nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO
QUESTURA DI MILANO
APPELLATI CONTUMACI
[omissis]
Il giudice di primo grado ha affermato che “il comma 7 lett. D) dell'art. 9 D. lvo limitandosi a prevedere 'in ogni caso' la revoca del permesso di soggiorno stante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato, traccia una linea ben delineata senza quindi prevedere alcuna ipotesi giustificativa”.
L'appellante rileva che, così interpretata seguendone il dato letterale, la norma sarebbe incostituzionale, in quanto introdurrebbe un'ingiustificata discriminazione, in caso di assenza dal territorio nazionale dovuta a gravi e comprovati motivi, fra chi sia in possesso di un permesso di soggiorno ordinario e voglia ottenere un permesso SLP, e chi tale permesso lo possieda già: infatti, solo al primo sarebbe concesso di fornire giustificazioni dell'assenza e di non esserne penalizzato, ove essa sia stata determinata dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
Suggerisce una diversa interpretazione che consenta di non discriminare il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo da colui che è in possesso di un semplice permesso di soggiorno, consentendo anche al primo di dimostrare, al fine di evitare la revoca, che la sua assenza dall'Italia è stata determinata da gravi e comprovati motivi.
La Corte ritiene di accedere a tale interpretazione, che si sottrae alla censura di incostituzionalità poiché evita di trattare in maniera diversa situazioni che non presentano differenze significative, quanto al bene giuridico oggetto di tutela: rientra, infatti, fra i compiti dell'interprete quello di esplorare se non sia possibile dare alla norma censurata un'interpretazione costituzionalmente orientata, prima di sollecitare l'intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost., sent. 230/2010).
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