Al riguardo va osservato che la disciplina comunitaria di riferimento (art. 16 Dir. 27.1.2003 n. 2003/9/CE ed ora art. 20 Dir. 26.6.2013 n. 2013/33/UE), non prevede espressamente la possibilità di revoca o di riduzione delle misure a fronte di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza ovvero di comportamenti gravemente violenti.