Revoca misure di accoglienza,ricevere in struttura una persona estranea non è violazione automaticamente grave, senza ulteriori e approfondite valutazioni
T.A.R. Marche, sent. n. 514/2015 del 04/06/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 114 volte dal 10/03/2017
Al riguardo va osservato che la disciplina comunitaria di riferimento (art. 16 Dir. 27.1.2003 n. 2003/9/CE ed ora art. 20 Dir. 26.6.2013 n. 2013/33/UE), non prevede espressamente la possibilità di revoca o di riduzione delle misure a fronte di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza ovvero di comportamenti gravemente violenti.
L’art. 20 comma 1 della Dir. 26.6.2013 n. 2013/33/UE afferma, inoltre, il principio che la revoca possa intervenire solo in casi eccezionali e debitamente motivati, per cui la corrispondente disciplina interna che qui interessa (art. 12 comma 1 lett. e, del D.Lgs. n. 140/2005) va interpretata coerentemente con tale superiore indirizzo, potendosi quindi disporre la revoca solo in presenza di fatti e circostanze di eccezionale gravità (fornendo, altresì, adeguata motivazione, che non può certo limitarsi ad una sintetica esposizione di quanto accaduto, ma deve illustrare l’iter logico che giustifica la misura espulsiva stante impossibilità obiettiva di mantenere l’accoglienza).
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