Permesso per attesa occupazione, se non è passato un anno dalla disoccupazione non si deve valutare la sufficienza dei redditi
TAR Liguria, sezione seconda, sent. n. 1332/2014 del 09/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 118 volte dal 23/09/2015
Con istanza presentata il 2 agosto 2013, l’interessata, che nel frattempo aveva perduto il posto di lavoro, aveva chiesto un ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, allegando alla domanda l’attestazione di iscrizione al Centro per l’impiego...
Infatti, la richiedente, che risultava disoccupata dal 26 novembre 2012, aveva documentato la percezione di un reddito di soli 1325,55 euro nel 2012, importo che l’Amministrazione procedente reputa inferiore al minimo previsto dalla normativa vigente.
Non risulta rilevante, in secondo luogo, il riferimento all’insufficienza del reddito percepito nel pregresso periodo di validità del permesso di soggiorno in quanto, come rilevato in molteplici occasioni dalla Sezione, i requisiti reddituali individuati dal citato art. 22, comma 11, (richiamando quelli previsti dall’art. 29, comma 3, lett. b), dello stesso testo unico), trovano applicazione solo quando è decorso il periodo di attesa occupazione, ossia lo spazio temporale concesso allo straniero per reperire una nuova attività lavorativa, anche perché sarebbe illogico consentire che lo straniero privo di lavoro possa permanere sul territorio nazionale per un ulteriore periodo e, al tempo stesso, pretendere la dimostrazione di un reddito che presuppone lo svolgimento di una regolare attività lavorativa (cfr., fra le ultime, T.A.R. Liguria, sez. II, 21 marzo 2014, n. 455).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2014, proposto da:
Macias Pacheco Gladys Esperanza, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Ballerini, presso la quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, salita Salvatore Viale, 5/2;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Genova prot. n. 357 A12/Imm-2Sez.Sogg.I/2013, datato 8 ottobre 2013, notificato via raccomandata A.R. in data 8 novembre 2013, con il quale è stata rifiutata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, cittadina ecuadoriana, aveva fatto ingresso in Italia nel 2010, con visto per lavoro, e aveva conseguito nello stesso anno il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il permesso è stato rinnovato più volte e, da ultimo, è scaduto in data 24 agosto 2013.
Con istanza presentata il 2 agosto 2013, l’interessata, che nel frattempo aveva perduto il posto di lavoro, aveva chiesto un ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, allegando alla domanda l’attestazione di iscrizione al Centro per l’impiego di Chiavari.
Previa comunicazione del preavviso di diniego, l’istanza è stata respinta dal Questore di Genova, con provvedimento del 8 ottobre 2013, motivato con riferimento all’insufficienza dei redditi percepiti nel pregresso periodo di validità del titolo di soggiorno e alla mancata dimostrazione relativa alla disponibilità, nel medesimo periodo, di fonti lecite di sostentamento.
Infatti, la richiedente, che risultava disoccupata dal 26 novembre 2012, aveva documentato la percezione di un reddito di soli 1325,55 euro nel 2012, importo che l’Amministrazione procedente reputa inferiore al minimo previsto dalla normativa vigente.
Con ricorso notificato il 7 gennaio 2014 e depositato il successivo 4 febbraio, l’interessata ha impugnato il su indicato provvedimento di diniego, denunciando la violazione di plurime disposizioni del t.u. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza dell’intimato Ministero dell’interno, opponendosi all’accoglimento del ricorso con comparsa di stile.
In data 18 febbraio 2014, la difesa erariale ha depositato un rapporto informativo della Questura di Genova.
Con ordinanza n. 79 del 19 febbraio 2014, è stata accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale con il ricorso introduttivo e fissata l’udienza per la trattazione di merito.
Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 9 luglio 2014 e ritenuto in decisione.
DIRITTO
Merita di trovare conferma la diagnosi, già provvisoriamente formulata in sede cautelare, di fondatezza della censura concernente la violazione dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998.
Tale disposizione, nel testo modificato dall’art. 4, comma 30, della legge n. 92/2012, stabilisce: “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari”.
In forza della previsione contenuta nel secondo periodo della disposizione citata, la ricorrente, che aveva perduto il posto di lavoro in data 26 novembre 2012, aveva diritto ad iscriversi nelle liste di collocamento fino allo spirare dello stesso giorno dell’anno successivo, nonché a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, per motivi di attesa occupazione, fino a tale data.
Se ne desume l’illegittimità del provvedimento impugnato, con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno quando non era ancora trascorso l’intero periodo di tempo che la legge concede allo straniero per il reperimento di una nuova attività lavorativa.
Tale diagnosi non può mutare in considerazione dell’esiguità del tempo residuo (cioè del tempo ancora mancante per il completamento del periodo di un anno decorrente dalla perdita del posto di lavoro), sia per la delicatezza degli interessi in gioco sia perché la lettera della legge, mentre non esclude che il periodo di attesa occupazione possa avere durata superiore a dodici mesi, configura detto arco temporale come garanzia minima e non derogabile in senso sfavorevole al lavoratore straniero.
Non risulta rilevante, in secondo luogo, il riferimento all’insufficienza del reddito percepito nel pregresso periodo di validità del permesso di soggiorno in quanto, come rilevato in molteplici occasioni dalla Sezione, i requisiti reddituali individuati dal citato art. 22, comma 11, (richiamando quelli previsti dall’art. 29, comma 3, lett. b), dello stesso testo unico), trovano applicazione solo quando è decorso il periodo di attesa occupazione, ossia lo spazio temporale concesso allo straniero per reperire una nuova attività lavorativa, anche perché sarebbe illogico consentire che lo straniero privo di lavoro possa permanere sul territorio nazionale per un ulteriore periodo e, al tempo stesso, pretendere la dimostrazione di un reddito che presuppone lo svolgimento di una regolare attività lavorativa (cfr., fra le ultime, T.A.R. Liguria, sez. II, 21 marzo 2014, n. 455).
Con assorbimento delle ulteriori censure di legittimità dedotte dalla parte ricorrente, pertanto, il ricorso si appalesa meritevole di essere accolto.
Considerando la peculiarità della fattispecie controversa, le spese del grado di giudizio vanno compensate fra le parti costituite, fatta eccezione per l’importo versato dalla ricorrente a titolo di contributo unificato che, direttamente in forza della previsione legislativa, dovrà esserle rimborsato dall’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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